Cassazione Civile, Ordinanza n. 11967/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto imposte ipotecaria e catastale e sanzioni, in revoca delle agevolazioni fiscali fruite per l'acquisto di un immobile ai sensi dell'art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava istanza di estinzione, poi chiarendo che la sentenza impugnata era stata revocata dalla stessa CTR con altra sentenza che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia; rappresentava inoltre che tale seconda sentenza era stata a sua volta impugnata dall'Agenzia e che il relativo giudizio era stato definito con decreto di questa Corte emesso ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018. Da ciò la ricorrente deduceva il venir meno dell'oggetto del presente giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto della revocazione della sentenza impugnata e delle vicende processuali successive documentate dalla ricorrente, era venuto meno l'oggetto del giudizio di cassazione. Ha qualificato la situazione non come estinzione del giudizio, ma come inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, affermando che l'interesse ad agire e a impugnare deve permanere sino al momento della decisione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, sesto periodo, tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato solo per individuare il presupposto dell'avviso di liquidazione emesso in revoca delle agevolazioni fiscali sull'acquisto dell'immobile.
art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
Indicato come base del decreto con cui è stato definito il giudizio di cassazione relativo alla sentenza revocata.
art. 13, quarto comma, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione, osservando che non si tratta di inammissibilità originaria ma sopravvenuta.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno in corso di causa, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando la sentenza impugnata viene revocata e la vicenda processuale successiva elimina l'assetto di interessi oggetto dell'impugnazione, il giudizio di cassazione non prosegue sul merito dell'originaria decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione non integra un'ipotesi di inammissibilità originaria, con conseguente inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto per il contributo unificato nei casi di inammissibilità iniziale.
- In presenza di un esito processuale determinato da sopravvenienze che rendono inutile la decisione, le spese di lite possono essere compensate.
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