Cassazione Penale, Sentenza n. 32985/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia in carcere dal 22/01/2018 al 25/07/2019, disposta con ordinanza del GIP dell'11/01/2018 per reati riconducibili all'art. 416-bis c.p. e a reati di estorsione (artt. 56, 110, 629 c.p. aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991). Il ricorrente deduceva che la detenzione dovesse essere qualificata come ingiusta 'formale' ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p., contestava la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza di comportamento colposo o doloso che avrebbe causato la detenzione, denunciava travisamento della prova e violazione del diritto al silenzio (anche alla luce del d.lgs. n. 188/2021) e richiamava norme costituzionali e internazionali (Cedu, Patto ICCPR). La Corte territoriale aveva invece ritenuto non applicabile l'art. 314, comma 2, e aveva escluso la riparazione ritenendo che la condotta del Fanara (frequenti contatti e incontri con soggetti di spessore mafioso, silenzio non giustificato) integrasse grave colpa causale rispetto all'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che non ricorre l'ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, c.p.p., perché il provvedimento custodiale era stato ripristinato dal Tribunale del riesame e la relativa decisione non era stata cancellata da una decisione irrevocabile favorevole al ricorrente; perciò è correttamente applicabile l'art. 314, comma 1 (ingiu stizia 'sostanziale'). La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto motivazione adeguata e congrua circa la sussistenza di comportamento gravemente colposo del Fanara: plurimi incontri e comunicazioni con persone note per il loro coinvolgimento mafioso, contenuto e tono delle conversazioni idonei a manifestare conoscenza delle dinamiche criminali e contatti non giustificati, con ciò concorrendo causalmente alla misura detentiva. Di conseguenza è stato confermato il rigetto della domanda di riparazione e l'esclusione dell'indennizzo.
Norme richiamate
Reato per il quale è stata adottata la misura cautelare; la sussistenza di indizi a carico per questo capo è stata ritenuta dalla Corte territoriale e dalla giurisprudenza pertinente idonea a giustificare la custodia, contribuendo a escludere l'ingustizia formale.
artt. 56, 110, 629 cod.pen. (aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152/1991)
Riferiti ai reati di tentativo di estorsione indicati nel capo O); costituivano parte dell'impianto accusatorio che ha fondato la misura cautelare eseguita e rivalutata dal riesame.
Disciplina dell'indennizzo per ingiusta detenzione nella ipotesi 'sostanziale': consente la negazione della riparazione quando il richiedente abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave. La Corte ha applicato questa norma ritenendo integrata la causa ostativa.
Disciplina dell'ingiustizia 'formale', che richiede illegittimità del provvedimento accertata con decisione irrevocabile. La Corte ha escluso l'applicabilità di questo comma perché la decisione del riesame che aveva ripristinato la custodia non era stata annullata da una decisione irrevocabile favorevole al ricorrente.
Norma richiamata in relazione ai presupposti di applicabilità della misura cautelare; la Corte osserva che per qualificare l'ingiustizia formale è necessario che l'illegittimità, in violazione di tali norme, risulti accertata in via irrevocabile.
Riforma invocata dal ricorrente in ordine alla rilevanza del silenzio; la Corte non ha ritenuto che la modifica normativa determinasse rilievo idoneo a sovvertire la valutazione della Corte territoriale sulla gravità della condotta.
art. 5 CEDU (par. 5) e art. 9 ICCPR (par. 5)
Richiamati dal ricorrente per profili di responsabilità dello Stato per privazione illegittima della libertà; la Corte non ha ritenuto fondate le allegazioni che avrebbero imposto il riconoscimento dell'ingiustizia formale o la violazione dei diritti internazionali citati.
artt. 13, 24, 27 Cost.
Richiamati in sede di impugnazione per profili di garanzia costituzionale; la Corte di legittimità non ha ritenuto che fossero stati violati tali principi in modo da giustificare la riparazione richiesta.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra ingiustizia 'formale' (art. 314, comma 2 c.p.p.) e 'sostanziale' (comma 1): la prima richiede che l'illegittimità della misura sia accertata con decisione irrevocabile; in mancanza, la domanda va esaminata ai sensi del comma 1.
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente se il richiedente abbia concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave: non si sostituisce al giudice penale per accertare il reato, ma verifica l'incidenza causale della condotta del richiedente sulla misura cautelare.
- Frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi possono costituire comportamento gravemente colposo idoneo a escludere l'indennizzo se il giudice motiva adeguatamente la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità e la relazione causale con la misura restrittiva.
- L'esercizio del diritto al silenzio non è automaticamente ostativo alla riparazione, ma il suo rilievo va valutato nel quadro complessivo delle condotte e alla luce della normativa vigente al momento dei fatti e delle successive modifiche normative.
- Per ottenere la qualificazione di ingiustizia formale il ricorrente deve tempestivamente far valere i vizi della misura con le impugnazioni previste: il mancato ottenimento di annullamento irrevocabile del provvedimento cautelare limita la possibilità di ottenere l'indennizzo sulla base del comma 2.
- Nelle difese per riparazione è fondamentale produrre elementi che dimostrino la mancanza di comportamenti che abbiano potuto determinare la misura (alibi, giustificazioni delle frequentazioni, motivi leciti dei contatti), poiché il giudice della riparazione esamina anche le condotte anteriori e successive alla detenzione.
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