Cassazione Civile, Ordinanza n. 36102/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un lavoratore, poi pensionato, alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, con conseguente ricalcolo della pensione e pagamento delle differenze maturate. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione e facendo decorrere il termine decennale dal pensionamento, individuato come momento di cessazione dell'esposizione morbigena. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2935 c.c. e sostenendo che il dies a quo non dovesse essere il collocamento in quiescenza, bensì la data di presentazione della domanda amministrativa all'INAIL, momento in cui il richiedente aveva già consapevolezza dell'esposizione ad amianto; da tale premessa, l'Istituto deduceva la maturazione della prescrizione decennale rispetto alla successiva domanda amministrativa all'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati. Ha richiamato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e la prescrizione decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto, o potesse avere, conoscenza dell'esposizione oltre soglia all'amianto. Ha osservato che la Corte territoriale aveva erroneamente fatto coincidere il dies a quo con la data del pensionamento, senza accertare quando il lavoratore avesse acquisito o potesse acquisire consapevolezza dell'esposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Costituisce il fondamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nel caso concreto nella conoscenza o conoscibilità dell'esposizione ad amianto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
Richiamato per la trattazione camerale in base alla proposta del relatore.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto a pensione e non coincide con quest'ultimo ai fini della decorrenza della prescrizione.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione del diritto ai benefici contributivi da esposizione ad amianto decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto, o possa ragionevolmente avere avuto, conoscenza dell'esposizione oltre soglia.
- Non è corretto far decorrere automaticamente la prescrizione dalla data del pensionamento: occorre un accertamento in fatto sul momento di acquisizione della consapevolezza dell'esposizione.
- Se il giudice di merito omette di individuare tale momento e applica un criterio diverso, la decisione è cassabile per violazione di legge.
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