Cassazione Penale, Sentenza n. 2115/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi per cassazione contestavano, nei limiti specificati per ciascun difensore, vizi di motivazione e violazioni di legge derivanti dalla conferma delle condanne in secondo grado: per De Martino si denunciavano carenze probatorie nella identificazione dell'utenza telefonica e nel collegamento con il soprannome "Enzo", insufficiente ricostruzione della struttura associativa (art. 416 c.p.), vizio di motivazione sui singoli capi (7,8,12,13), diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e irragionevolezza della determinazione della pena e delle statuizioni civili; per Bello si prospettava insussistenza logico-giuridica della motivazione in ordine al ruolo associativo e la prescrizione dei reati contestati ai capi 7) e 8); per Di Natale si deduceva la mancanza di prova dell'elemento soggettivo in relazione a numerosi capi, l'uso di argomentazioni di mera verosimiglianza e l'assenza di elementi che la collegassero consapevolmente al sodalizio; per Trotta si contestava la carenza di motivazione sul punto della attendibilità della chiamante in reità, l'erronea valorizzazione delle intercettazioni (rilevate essere successive ai fatti) e vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, ritenendoli aspecifici o manifestamente infondati. In sintesi: per De Martino la Corte territoriale aveva adeguatamente riscontrato molteplici indici (dichiarazioni di testi, riscontri oggettivi sui contatti e modalità operative) e la doglianza era essenzialmente una diversa valutazione delle prove; il rilievo sul ruolo associativo e sulla pena è stato ritenuto congruamente motivato; per Bello il motivo era generico e la prescrizione eventuale dei reati è intervenuta dopo la sentenza impugnata, quindi non rilevabile in sede di cassazione; per Di Natale la Corte d'appello ha fornito una argomentazione coerente e circostanziata circa le anomalie operative, i contatti telefonici e la confessione parziale, valutazioni ritenute non vizianti; per Trotta la motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori/testimoni e sulle intercettazioni è stata considerata adeguata e la determinazione della pena congrua. Sono state confermate le statuizioni civili a favore di Poste Italiane; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive modifiche
norma richiamata per il regime del contraddittorio scritto nella trattazione del procedimento; la Corte registra l'osservanza della procedura straordinaria prevista dalla normativa emergenziale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiesto il limite di enunciazione dei motivi nei ricorsi per cassazione, rispettato dalla Corte nel richiamare i motivi nei limiti necessari per la motivazione
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
disciplina l'obbligo del giudice di valutare l'attendibilità dei testi e di ricercare eventuali riscontri; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente coordinato le dichiarazioni con altri elementi probatori
fattispecie di associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che non sia necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati ma la volontà e consapevolezza di partecipare ad un'organizzazione criminosa, valutazione giudicata corretta dai giudici di merito
disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo e che il diniego può legittimamente fondarsi sul difetto di meritevolezza
principi per la determinazione della pena: la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito e la legittimità della graduazione motivata in base al ruolo, al dolo e alla gravità dei reati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
limiti delle censure in cassazione circa la violazione di legge e i vizi della motivazione: la Corte ricorda che il ricorso deve dedurre specifici profili di illegittimità e non una generica diversa valutazione delle prove
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità
richiamata dalla giurisprudenza citata in tema di cause di non punibilità che non possono essere rilevate se il ricorso è inammissibile
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una nuova valutazione dei fatti: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non contestano la sussunzione giuridica del fatto nella fattispecie astratta
- Le doglianze generiche o non specificamente articolate sui vizi della motivazione sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione in quale parte la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria o illogica
- La testimonianza di un collaboratore o di un chiamante in reità può essere ritenuta decisiva se coordinata e riscontrata da altri elementi (interazioni, riscontri oggettivi, documenti); il giudice di merito deve però motivare il coordinamento e i riscontri
- Nelle ipotesi di associazione per delinquere non è necessario che ciascun associato conosca tutti gli altri: rileva la consapevolezza e la volontà di partecipare ad una struttura organizzata e la ripetizione o continuità delle condotte
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché sia motivata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; la cassazione sindaca solo casi di arbitrarietà o illogicità
- Le questioni di prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata non possono essere rilevate in cassazione se il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità dei motivi
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