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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2115/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi per cassazione contestavano, nei limiti specificati per ciascun difensore, vizi di motivazione e violazioni di legge derivanti dalla conferma delle condanne in secondo grado: per De Martino si denunciavano carenze probatorie nella identificazione dell'utenza telefonica e nel collegamento con il soprannome "Enzo", insufficiente ricostruzione della struttura associativa (art. 416 c.p.), vizio di motivazione sui singoli capi (7,8,12,13), diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e irragionevolezza della determinazione della pena e delle statuizioni civili; per Bello si prospettava insussistenza logico-giuridica della motivazione in ordine al ruolo associativo e la prescrizione dei reati contestati ai capi 7) e 8); per Di Natale si deduceva la mancanza di prova dell'elemento soggettivo in relazione a numerosi capi, l'uso di argomentazioni di mera verosimiglianza e l'assenza di elementi che la collegassero consapevolmente al sodalizio; per Trotta si contestava la carenza di motivazione sul punto della attendibilità della chiamante in reità, l'erronea valorizzazione delle intercettazioni (rilevate essere successive ai fatti) e vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, ritenendoli aspecifici o manifestamente infondati. In sintesi: per De Martino la Corte territoriale aveva adeguatamente riscontrato molteplici indici (dichiarazioni di testi, riscontri oggettivi sui contatti e modalità operative) e la doglianza era essenzialmente una diversa valutazione delle prove; il rilievo sul ruolo associativo e sulla pena è stato ritenuto congruamente motivato; per Bello il motivo era generico e la prescrizione eventuale dei reati è intervenuta dopo la sentenza impugnata, quindi non rilevabile in sede di cassazione; per Di Natale la Corte d'appello ha fornito una argomentazione coerente e circostanziata circa le anomalie operative, i contatti telefonici e la confessione parziale, valutazioni ritenute non vizianti; per Trotta la motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori/testimoni e sulle intercettazioni è stata considerata adeguata e la determinazione della pena congrua. Sono state confermate le statuizioni civili a favore di Poste Italiane; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e successive modifiche

    norma richiamata per il regime del contraddittorio scritto nella trattazione del procedimento; la Corte registra l'osservanza della procedura straordinaria prevista dalla normativa emergenziale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiesto il limite di enunciazione dei motivi nei ricorsi per cassazione, rispettato dalla Corte nel richiamare i motivi nei limiti necessari per la motivazione

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    disciplina l'obbligo del giudice di valutare l'attendibilità dei testi e di ricercare eventuali riscontri; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente coordinato le dichiarazioni con altri elementi probatori

  • art. 416 cod. pen.

    fattispecie di associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che non sia necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati ma la volontà e consapevolezza di partecipare ad un'organizzazione criminosa, valutazione giudicata corretta dai giudici di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo e che il diniego può legittimamente fondarsi sul difetto di meritevolezza

  • artt. 132, 133 cod. pen.

    principi per la determinazione della pena: la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito e la legittimità della graduazione motivata in base al ruolo, al dolo e alla gravità dei reati

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    limiti delle censure in cassazione circa la violazione di legge e i vizi della motivazione: la Corte ricorda che il ricorso deve dedurre specifici profili di illegittimità e non una generica diversa valutazione delle prove

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamata dalla giurisprudenza citata in tema di cause di non punibilità che non possono essere rilevate se il ricorso è inammissibile

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una nuova valutazione dei fatti: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non contestano la sussunzione giuridica del fatto nella fattispecie astratta
  • Le doglianze generiche o non specificamente articolate sui vizi della motivazione sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione in quale parte la motivazione sarebbe mancante, contraddittoria o illogica
  • La testimonianza di un collaboratore o di un chiamante in reità può essere ritenuta decisiva se coordinata e riscontrata da altri elementi (interazioni, riscontri oggettivi, documenti); il giudice di merito deve però motivare il coordinamento e i riscontri
  • Nelle ipotesi di associazione per delinquere non è necessario che ciascun associato conosca tutti gli altri: rileva la consapevolezza e la volontà di partecipare ad una struttura organizzata e la ripetizione o continuità delle condotte
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché sia motivata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; la cassazione sindaca solo casi di arbitrarietà o illogicità
  • Le questioni di prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata non possono essere rilevate in cassazione se il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità dei motivi

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