Cassazione Penale, Ordinanza n. 33571/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo: 1) la tardività della querela e quindi l'insussistenza della condizione di procedibilità; 2) l'equivocità dell'atto presentato dalla persona offesa, che secondo la difesa sarebbe stata una semplice denuncia e non una querela; 3) l'erroneità della motivazione sulla responsabilità penale, in particolare quanto alla valutazione di un verbale di contravvenzione della polizia municipale; 4) la mancata considerazione dell'ipotesi difensiva di una trasformazione del veicolo; 5) l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non specifici e meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello, osservando che la querela era tempestiva perché il termine di tre mesi decorreva dalla compiuta conoscenza del fatto punibile, coincisa con la comunicazione dei fatti ai vertici amministrativi della compagnia in data 19 aprile 2017, mentre la querela era stata proposta il 29 giugno 2017; ha inoltre rilevato che l'atto della persona offesa conteneva espressa indicazione della volontà di valere come formale querela. I motivi terzo e quarto sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e non si confrontavano con gli specifici passaggi motivazionali della sentenza d'appello. Il quinto motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la fondatezza delle censure sulla querela, ha ritenuto non scrutinabili in cassazione i motivi che tendevano a una rivalutazione del fatto e ha negato rilievo alla dedotta prescrizione, perché maturata eventualmente solo dopo la sentenza impugnata e comunque non deducibile a fronte dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Il termine di tre mesi per proporre querela decorre dalla compiuta conoscenza del fatto punibile quando non sia attivata la procedura prevista dal Codice delle assicurazioni.
art. 148 del Codice delle assicurazioni
La mancata attivazione della procedura prevista da tale norma rileva ai fini della decorrenza del termine per la querela.
Massime di principio
- La tempestività della querela va valutata avendo riguardo al momento in cui la persona offesa ha acquisito compiuta conoscenza del fatto punibile, quando non operi una diversa procedura legale che ne sposti la decorrenza.
- Ai fini della procedibilità, l'atto della persona offesa deve essere interpretato secondo il suo contenuto sostanziale; una formula espressa che ne preveda la valenza di querela è idonea a integrare la volontà punitiva.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello o nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto e delle prove, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito se la motivazione è logicamente e giuridicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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