Cassazione Civile, Ordinanza n. 03191/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso di quattro buoni postali fruttiferi delle serie AA3 e AA4 proposta da due risparmiatori, a fronte della quale la società emittente aveva eccepito la prescrizione del diritto al rimborso. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, il Tribunale aveva confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, ma aveva ricostruito la scadenza dei titoli nel senso che l'art. 8 del d.m. 29 marzo 2001 fissasse la scadenza al termine del settimo anno successivo all'anno di emissione, inteso come anno solare, e non al settimo anno successivo alla data di emissione. La società ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione degli artt. 171-182 d.P.R. n. 156/1973, dell'art. 8 dei decreti ministeriali richiamati e dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di scadenza del titolo; 2) violazione dell'art. 23 d.P.R. n. 398/2003 e degli artt. 2935, 2936, 2962 e 2963 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse errato nell'individuare la decorrenza della prescrizione decennale senza applicare correttamente la disciplina speciale dei buoni postali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, per i buoni postali fruttiferi, l'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie pregresse non ancora prescritte, comporta che il dies a quo della prescrizione decennale coincide con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di possibilità di rimborso. Poiché la sentenza impugnata aveva applicato un criterio diverso, la Corte l'ha cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, perché riesamini la causa alla luce del principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 171-182 d.P.R. n. 156/1973
richiamati dalla ricorrente come disciplina previgente dei buoni postali fruttiferi, in rapporto alla successiva modifica del regime di prescrizione
art. 8 d.m. 19 dicembre 2000
I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
la prescrizione del diritto al rimborso decorre dalla data di scadenza del titolo; il termine è decennale
art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000
le nuove regole sulla prescrizione si applicano anche alle serie già emesse, se alla data di entrata in vigore del decreto non era ancora maturata la prescrizione prevista dalla normativa previgente
art. 8 d.m. 29 marzo 2001
richiamato nel giudizio di merito per determinare la scadenza dei buoni delle serie AA3 e AA4
art. 8 d.m. 17 ottobre 2001
richiamato dalla ricorrente come norma da cui desumere la disciplina della scadenza e della prescrizione dei buoni
art. 8 d.m. 18 aprile 2002
richiamato dalla ricorrente come norma da cui desumere la disciplina della scadenza e della prescrizione dei buoni
invocato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
art. 23 d.P.R. n. 398 del 30 dicembre 2003
richiamato come parametro normativo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare nell'individuazione della scadenza del termine prescrizionale
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo
richiamato in relazione alla questione della legittimazione processuale del rappresentante della società ricorrente
richiamato per affermare la rituale produzione, con il ricorso, della documentazione relativa alla nomina del procuratore speciale
richiamato con riferimento alla produzione documentale a sostegno della qualità rappresentativa del soggetto che ha conferito la procura
richiamato per affermare che l'eccezione di inammissibilità relativa alla rappresentanza processuale non può essere sollevata per la prima volta con memoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi, quando una disciplina sopravvenuta estende il termine di prescrizione e ne individua il decorso nella data di scadenza del titolo, tale criterio vale anche per le serie già emesse non ancora prescritte alla data di entrata in vigore della nuova normativa.
- Il dies a quo della prescrizione dei buoni postali fruttiferi coincide con la data di scadenza del titolo e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il buono poteva essere riscosso, se la normativa applicabile dispone diversamente.
- L'interpretazione della disciplina speciale dei buoni postali deve rispettare il dato testuale della norma e la sua estensione espressa alle serie pregresse, senza reintrodurre per via interpretativa un diverso momento iniziale della prescrizione.
- Nel rito camerale di cassazione, le contestazioni sulla legittimazione processuale del rappresentante della parte devono essere tempestivamente formulate nel controricorso e non per la prima volta con memoria successiva.
- Per verificare la legittimazione a proporre ricorso per cassazione tramite procuratore speciale, è necessario che dagli atti risultino i documenti che giustificano il potere rappresentativo, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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