Cassazione Civile, Ordinanza n. 10682/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Tivoli e destinato ad attività ricettiva, sottoscritto tra le parti il 27 novembre 2009. La promissaria acquirente conveniva la controparte chiedendo inizialmente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., con riduzione del prezzo; nel corso del giudizio mutava poi la domanda, chiedendo la risoluzione del preliminare per inadempimento, in relazione al mancato rispetto del termine pattuito per la stipula del definitivo. La società convenuta resisteva e domandava in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per grave inadempimento della promissaria acquirente. Il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice, dichiarava risolto il preliminare per inadempimento della promissaria acquirente e la condannava alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello, investita del gravame, dichiarava nulla la pronuncia di risoluzione per ultrapetizione, ritenendo che in primo grado fosse stata proposta solo un'eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale. La ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per errata qualificazione della domanda/eccezione riconvenzionale e per avere trascurato che la controparte aveva invocato la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., mentre il Tribunale aveva pronunciato su una risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.; (2) violazione degli artt. 1453, 1455 e 1457 c.c. per avere la Corte d'appello esaminato congiuntamente la gravità dell'inadempimento e il termine essenziale, invece di verificare prima l'esistenza e inosservanza del termine essenziale; (3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella presenza di un termine essenziale non rispettato dalla promittente venditrice, nonostante la modifica della domanda da esecuzione in forma specifica a risoluzione; (4) errata applicazione dell'art. 96 c.p.c. per la conferma della condanna per responsabilità aggravata nonostante l'accoglimento dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, rilevando un contrasto logico nella motivazione della sentenza impugnata e affermando che, quando si deduce un termine essenziale nel preliminare, occorre prima accertarne la natura essenziale e solo in subordine, se il termine non è essenziale, valutare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.; ha inoltre osservato che le azioni di risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. e di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. sono distinte per presupposti e oggetto dell'indagine. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto, perché l'accoglimento dei motivi principali rendeva irrilevante la qualificazione della domanda/eccezione riconvenzionale proposta dalla resistente. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte del rinvio dovrà accertare, in primo luogo, se il termine fissato per la stipula del definitivo avesse natura essenziale; solo se tale essenzialità sarà esclusa, dovrà procedere alla valutazione comparativa delle condotte delle parti ai fini dell'eventuale risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.; se invece il termine sarà ritenuto essenziale, dovrà verificare a chi fosse vantaggioso e da chi sia dipeso il suo superamento. È stata quindi annullata la decisione di appello che aveva ritenuto nullità per ultrapetizione e aveva omesso la corretta sequenza logica dell'accertamento.
Norme richiamate
richiamato come domanda originaria di esecuzione in forma specifica del preliminare; la successiva modifica della domanda è stata ritenuta processualmente rilevante
invocato per ultrapetizione; la Corte di merito ne ha fatto applicazione erronea qualificando come eccezione riconvenzionale una domanda, ma la censura è stata poi dichiarata inammissibile per difetto di interesse
la risoluzione per inadempimento richiede un inadempimento di non scarsa importanza e un apprezzamento complessivo del comportamento delle parti; opera solo dopo aver escluso la natura essenziale del termine
richiamato come parametro della gravità dell'inadempimento nella risoluzione per inadempimento
la risoluzione di diritto presuppone un termine essenziale e il suo mancato rispetto; l'indagine sulla gravità dell'inadempimento è logicamente successiva e distinta
la condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta assorbita dal rinvio, poiché il giudice di merito dovrà riesaminare l'intera controversia e regolare nuovamente le spese
Massime di principio
- Quando in un contratto viene dedotta la presenza di un termine essenziale, il giudice deve preliminarmente accertare se il termine abbia effettivamente natura essenziale; solo in caso negativo può passare alla valutazione della gravità dell'eventuale ritardo o dell'inadempimento ai fini dell'art. 1453 c.c.
- La risoluzione di diritto per scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c. e la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. sono rimedi distinti, con presupposti e oggetto di indagine diversi; non possono essere sovrapposti né esaminati come se fossero equivalenti.
- La valutazione dell'inadempimento ai fini della risoluzione ex art. 1453 c.c. richiede un giudizio complessivo sul comportamento delle parti e sulla rilevanza del ritardo solo se il termine non è essenziale; il superamento del termine può rilevare come inadempimento grave, ma non sostituisce l'accertamento della sua essenzialità.
- In presenza di un mutamento della domanda da esecuzione in forma specifica a risoluzione del preliminare, il giudice deve tener conto della domanda effettivamente proposta in corso di causa e non può negarne l'esistenza in contrasto con quanto già affermato nella motivazione.
- Un motivo di ricorso che investe la qualificazione della domanda della controparte può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse se, anche a prescindere da quella qualificazione, la decisione impugnata deve comunque essere cassata per altri motivi idonei a imporre un nuovo esame della controversia.
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