Cassazione Civile, Ordinanza n. 34247/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una medico specializzata, iscritta al corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva negli anni accademici 1979/1980-1983/1984, a ottenere il ristoro del danno da tardiva trasposizione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi, ristoro liquidato nei giudizi di merito mediante l'applicazione dell'indennizzo parametrato all'art. 11 della L. n. 370 del 1999, con decorrenza dal 1° gennaio 1983. La Presidenza del Consiglio ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il riconoscimento del diritto e la liquidazione dell'importo, deducendo: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di attenersi al principio di diritto ex art. 384 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare se la giurisprudenza UE consentisse di estendere la tutela anche a chi si era iscritto prima del 29 gennaio 1982; 2) violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/362/CEE, come interpretate dalla Corte di giustizia, assumendo che l'indennizzo spetti solo ai medici iscritti dopo il 29 gennaio 1982 e non a chi avesse iniziato prima tale data.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ricostruito l'evoluzione della questione relativa ai medici specializzandi c.d. "a cavallo", precisando che la Corte di giustizia, con la sentenza 3 marzo 2022 nella causa C-590/20, ha chiarito che anche le formazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite dopo il 1° gennaio 1983 devono essere remunerate adeguatamente, purché la specializzazione sia comune a tutti gli Stati membri o a due o più Stati ed è menzionata nelle direttive richiamate. Ha quindi richiamato la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 20278 del 2022, che ha affermato il diritto al risarcimento anche per gli iscritti a corsi anteriori al 1982-1983, limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino al completamento della formazione. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corrette le statuizioni della Corte d'appello di Perugia e ha rigettato il ricorso, condannando l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la questione nel merito in conformità ai principi di diritto applicabili
richiamato per censurare il mancato adeguamento del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte ha escluso la violazione poiché la decisione di merito è risultata conforme all'evoluzione interpretativa successiva
utilizzato come parametro normativo per quantificare l'indennizzo spettante ai medici specializzandi per il periodo riconosciuto
art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 75/363/CEE
interpretato, alla luce della giurisprudenza UE, nel senso che la formazione specialistica iniziata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita oltre il 1° gennaio 1983 deve essere remunerata adeguatamente, se la specializzazione rientra tra quelle comuni agli Stati membri indicati
art. 3, parr. 1 e 2, direttiva 75/363/CEE
letto in combinazione con l'allegato della direttiva, come base dell'obbligo di remunerazione adeguata della formazione specialistica
art. 13 direttiva 82/76/CEE
richiamato nel quesito pregiudiziale e nella ricostruzione della vicenda, quale disposizione che impone la remunerazione adeguata dei sanitari in formazione
art. 16 direttiva 82/76/CEE
richiamato nel rinvio pregiudiziale per chiarire l'ambito temporale e soggettivo della tutela dei medici specializzandi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile al raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, per il regime della prenotazione a debito
art. 5 direttiva 75/362/CEE
richiamato come norma che individua le specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione
art. 7 direttiva 75/362/CEE
richiamato come norma che individua le specializzazioni mediche rilevanti ai fini del diritto alla remunerazione
art. 189, comma 3, Trattato sull'Unione Europea
richiamato nel quesito pregiudiziale sulle conseguenze dell'inadempimento statale e sull'interpretazione conforme al diritto UE
Massime di principio
- Il diritto alla remunerazione o al risarcimento per tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 29 gennaio 1982, purché la formazione sia proseguita oltre il 1° gennaio 1983 e riguardi una specializzazione comune ai sensi delle direttive europee richiamate.
- Per i medici specializzandi che hanno iniziato la formazione prima del 1982, il diritto economico riconosciuto dalla giurisprudenza UE e di legittimità opera solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della specializzazione.
- Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la censura per violazione dell'art. 384 c.p.c. è infondata se la decisione impugnata risulta coerente con il principio applicabile alla luce degli sviluppi giurisprudenziali successivi.
- Quando la Corte di giustizia chiarisce l'interpretazione di una direttiva, tale interpretazione si impone anche nei giudizi nazionali pendenti e orienta la verifica dei presupposti soggettivi e temporali del diritto azionato.
- Le amministrazioni dello Stato sono esentate dal raddoppio del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.
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