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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16079/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

La lite origina da un decreto di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998 e notificato al ricorrente il 23 febbraio 2023. L'interessato ha opposto il provvedimento deducendo di trovarsi nella condizione di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché era padre di un bambino nato nel dicembre 2022, riconosciuto da lui, e conviveva con la madre del neonato e con l'altro figlio della coppia. Il Giudice di pace aveva però respinto l'opposizione, valorizzando la mancata produzione dello stato di famiglia e ritenendo, inoltre, erroneamente che il figlio fosse nato nel giugno 2022, con conseguente superamento dei sei mesi di età alla data dell'espulsione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che il divieto temporaneo di espulsione si applica anche al padre convivente del neonato, nonché che la convivenza non richiedeva necessariamente la prova anagrafica dello stato di famiglia e che, in ogni caso, la data di nascita corretta del figlio era dicembre 2022. La difesa erariale ha resistito contestando l'estensione della tutela al padre non coniugato, richiamando la sentenza costituzionale n. 376 del 2000, ma senza sviluppare specifiche censure sulla data di nascita del minore.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata, anzitutto, la doglianza relativa all'errore di fatto in cui era incorso il giudice di merito sulla data di nascita del bambino, errore decisivo perché aveva indotto a ritenere già decorso il termine semestrale di inespellibilità. Ha inoltre affermato, in via interpretativa, che il divieto temporaneo di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 376 del 2000, si estende anche al convivente della madre del neonato che abbia riconosciuto il figlio, purché la convivenza sia stabile e seria. Il Giudice di pace avrebbe quindi dovuto accertare in fatto la natura ed effettività dei vincoli familiari allegati, senza esigere la sola prova anagrafica dello stato di famiglia, incompatibile con la condizione di irregolarità dello straniero. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998

    costituisce il fondamento del decreto di espulsione amministrativa impugnato.

  • art. 19, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 286 del 1998

    "Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:… d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. …"

    deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato come riferito anche al convivente della madre del neonato che abbia riconosciuto il figlio, ove la convivenza sia stabile e seria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare correttamente la doglianza relativa all'errore di fatto sulla data di nascita del minore.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicato come rimedio istituzionale per il travisamento del contenuto oggettivo della prova quando ricorrano i presupposti dell'errore di fatto.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    impone di valutare natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d'origine anche al di fuori del ricongiungimento familiare.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998

    secondo la Consulta, la valutazione sui vincoli familiari non è limitata al familiare ricongiunto ma si estende allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998

    nel testo vigente ratione temporis individua i casi in cui i legami familiari assumono rilievo fino a imporre il divieto assoluto di espulsione.

  • art. 30 Cost.

    "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio"

    sostiene la parità di diritti e doveri genitoriali anche per i figli nati fuori dal matrimonio.

  • artt. 29 e 30 Cost.

    fondano la protezione del nucleo familiare in formazione e del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

  • art. 8 CEDU

    ricomprende la vita familiare anche nelle relazioni di fatto tra conviventi e nel rapporto genitore-figlio, imponendo il bilanciamento delle misure di allontanamento.

  • art. 14 CEDU

    richiamato per escludere discriminazioni basate sulla nascita dei figli fuori dal matrimonio.

  • artt. 8 e 12 CEDU

    menzionati dalla Corte costituzionale come fonti sovranazionali della protezione dell'unità familiare.

  • art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

    richiamato quale ulteriore base sovranazionale della tutela della famiglia.

  • art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966

    richiamato quale ulteriore base sovranazionale della tutela della famiglia.

  • artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo

    richiamati a sostegno del principio di protezione del nucleo familiare e del minore.

  • art. 9 CDFUE

    evocato come indice dell'apertura dell'ordinamento alle famiglie di fatto, distinguendo il diritto di sposarsi dal diritto di fondare una famiglia.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    richiamato per disporre l'omissione delle generalità in caso di diffusione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il divieto temporaneo di espulsione previsto per la donna che abbia partorito da non oltre sei mesi deve essere interpretato estensivamente, in chiave costituzionalmente orientata, nel senso che tutela anche il convivente della madre che abbia riconosciuto il figlio, purché la convivenza presenti caratteri di stabilità e serietà.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il giudice deve accertare in concreto la natura e l'effettività dei vincoli familiari dedotti, senza arrestarsi alla mancanza di documentazione anagrafica quando lo straniero, per la sua irregolarità, non possa ragionevolmente conseguirla.
  • L'erronea percezione della data di nascita di un figlio costituisce errore di fatto decisivo quando incide sul presupposto temporale della tutela contro l'espulsione; tale travisamento può essere censurato in cassazione se emerge chiaramente dalle allegazioni e produzioni di causa.
  • La protezione della vita familiare nell'ambito dell'espulsione amministrativa va letta alla luce degli artt. 29 e 30 Cost. e dell'art. 8 CEDU, che valorizzano il rapporto genitori-figli anche nelle famiglie non fondate sul matrimonio.
  • La nozione di famiglia rilevante ai fini del divieto di espulsione non si esaurisce nel vincolo coniugale, ma comprende anche i legami familiari di fatto, se effettivi e stabili, in coerenza con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale interna ed europea.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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