Cassazione Penale, Ordinanza n. 31366/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e riconosciuta la continuazione con altra sentenza irrevocabile, ha rideterminato la pena finale in mesi nove di reclusione ed euro 1.100,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che tali attenuanti gli erano state riconosciute nella precedente sentenza richiamata in continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non fosse deducibile in sede di legittimità, poiché la motivazione della Corte di appello risultava congrua in diritto, priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È il titolo del reato per il quale è stata confermata la responsabilità e rideterminata la pena; la decisione non ne discute l'elemento costitutivo, ma solo il trattamento sanzionatorio e la continuazione.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito con motivazione congrua; tale valutazione, se immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali, non è sindacabile in cassazione.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
È richiamato il principio secondo cui la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, se logicamente e adeguatamente argomentata, è insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La valutazione del giudice di merito sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, non manifestamente illogica e coerente con le emergenze processuali.
- Non è deducibile in sede di legittimità una censura che solleciti una diversa ponderazione di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, se il giudice territoriale ha espresso una motivazione adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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