Cassazione Penale, Sentenza n. 28636/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo di doglianza, articolato in cinque profili: 1) censura della qualificazione di Tropea come amministratore di fatto delle societa' fallite: si contesta che il mero incasso su conto personale non sia sufficiente a provare ingerenza gestionale continuativa; 2) doglianza sulla genericita' dell'imputazione riguardo alle distrazioni della Bottega dell'Oro e sulla mancata prova della previa disponibilita' dei beni distratti e del dolo necessario; 3) rilievo di una presunta contraddizione motivazionale: la Corte di appello avrebbe ritenuto attendibili le scritture contabili per individuare beni distratti e, al contempo, ne avrebbe affermato l'incompletezza ai fini della bancarotta documentale; 4) mancata prova del dolo specifico per la bancarotta documentale, con richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice; 5) esclusione dell'aggravante della rilevante gravita' del danno per i creditori per insufficienza probatoria.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale nei confronti di Tropea, ritenendolo legale rappresentante dell'impresa individuale La Bottega dell'Oro e amministratore di fatto delle societa' fallite. La Corte di cassazione ha ritenuto validi e congrui gli elementi probatori indicati in motivazione: l'incasso su conto dell'impresa individuale degli introiti di una societa', l'intreccio di fatturazioni e cessioni con la rivendita di oro, la constatazione della societa' di fatto e l'estensione del fallimento, l'incompletezza ma non inattendibilita' delle scritture contabili integrata da indagini presso terzi e da rilievi del curatore, nonche' l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato sulla destinazione dei beni non rinvenuti. Pertanto sono state respinte tutte le censure, inclusa quella sulla qualificazione del dolo per la bancarotta documentale e la rilevanza dell'aggravante connessa al danno da distrazione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative codice procedura penale
Limiti formali nella enunciazione del motivo in ricorso per cassazione; il ricorso rispetta i limiti di motivazione richiesti
Regola l'istruzione del ricorso senza intervento delle parti; applicato il rinnovato art. 611 in sede di trattazione
Richiamato per le modifiche che hanno interessato l'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in Cassazione
Richiamato per i doveri dell'amministratore e il riferimento alla responsabilita' derivante per l'amministratore di fatto
Richiamato in tema di responsabilita' degli amministratori e obblighi verso la societa', soci e creditori
Riferimento normativo al regime di responsabilita' degli amministratori per violazioni dei doveri
Richiamato in relazione alla responsabilita' verso terzi per atti illeciti compiuti nell'esercizio delle funzioni
Nozione di amministratore di fatto: non e' necessario esercizio esclusivo di tutti i poteri, basta attivita' gestionale apprezzabile e continuativa
Richiamato per il principio della valutazione dell'attendibilita' intrinseca delle scritture contabili; tuttavia non opera come presunzione automatica nei procedimenti di bancarotta
art. 216 legge fallimentare (R.D. 267/1942), comma 1 e comma 2
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; distingue ipotesi specifiche con dolo specifico e ipotesi con dolo generico, richiedendo per la qualificazione specifica l'intento di recare pregiudizio ai creditori o procurare ingiusto profitto
art. 217 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta semplice documentale; distinta dalla fattispecie fraudolenta per diverso assetto dell'elemento soggettivo (dolo o colpa)
art. 219 comma 1 legge fallimentare
Aggravante per i reati fallimentari se il fatto ha cagionato grave danno al ceto creditorio; la Corte ha valutato il danno con riferimento alle distrazioni patrimoniali
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto si determina sulla base di elementi concreti di esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie (es. incassi destinati stabilmente a conto terzi, intreccio di fatturazioni, alternanza nelle licenze operative, rapporti unitari con clientela e terzi); non e' richiesto esercizio esclusivo dei poteri
- La prova della bancarotta distrattiva puo' essere desunta dall'assenza ingiustificata di beni e disponibilita' che risultano dalle scritture e dalle ricerche del curatore; l'imputato ha l'onere di indicare la destinazione dei beni e fornire spiegazioni specifiche per evitare la presunzione di distrazione
- Scritture contabili incomplete non escludono automaticamente la loro attendibilita': la bancarotta documentale sussiste anche quando e' necessario ricostruire i dati 'aliunde' presso terzi, purché la Corte motivi congruamente sull'incompletezza e sulle ricerche supplementari effettuate
- La sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale puo' essere ricavata dai collegati fatti distrattivi e dagli indici di fraudolenza: fenomeni di depauperamento patrimoniale possono rafforzare la prova dell'intento di danneggiare i creditori o di procurare profitto
- In caso di giudizio abbreviato l'imputato cristallizza l'imputazione e non puo' poi contestare la genericita' dell'accusa salvo che dimostri che tale genericita' abbia effettivamente pregiudicato l'esercizio della difesa
- In Cassazione la valutazione di fatti e prove resa con motivazione congrua e logica dal giudice di merito e' nella generalita' insindacabile, salvo vizio di legge o palese illogicita' della motivazione
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