Cassazione Penale, Ordinanza n. 02263/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi destinatario di una decisione della Corte d'appello resa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva ridotto la pena a anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa, dichiarato inammissibile l'appello limitatamente ai motivi rinunciati, revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermato il resto. Con unico motivo deduceva nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse immotivatamente escluso la necessità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e non avesse motivato sull'entità della pena concordata, richiamando gli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p. e l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., il controllo della Corte d'appello sulla pena concordata riguardi solo la legalità della sanzione, non anche la sua congruità, poiché il giudice può soltanto accogliere o rigettare l'accordo senza modificarlo. Ha inoltre affermato che, una volta intervenuta rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo la cognizione limitata ai motivi residui. Conseguentemente, la Corte ha pronunciato l'inammissibilità con procedura semplificata/non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il giudice verifica soltanto la legalità della pena concordata e non può valutarne la congruità né modificarne il contenuto, potendo solo accogliere o rigettare la richiesta.
Richiamato per differenziare il patteggiamento dal concordato in appello, evidenziando la diversa struttura dell'istituto.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso dedotto per asserita nullità della sentenza e violazione di legge/difetto di motivazione.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla quantificazione della pena.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di contenuto della motivazione della sentenza.
La Corte afferma che, nel caso di rinuncia ai motivi di appello e di decisione su richiesta concordata, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento, perché la cognizione è limitata ai motivi residui.
art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.
In presenza di inammissibilità per difetto dei presupposti del ricorso, la declaratoria può avvenire senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata.
Richiamato per il rapporto con la disciplina della trattazione camerale partecipata.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale dei ricorsi.
art. 610, comma 5-bis, prima parte, c.p.p.
Indicata come disciplina generale della trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di secondo grado esercita un controllo limitato alla legalità della pena concordata e non può sindacarne la congruità o sostituirsi alle parti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Quando la sentenza d'appello è resa su richiesta concordata delle parti e i motivi di appello sono stati in parte rinunciati, il giudice non ha l'obbligo di esaminare d'ufficio il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. oltre i limiti dell'effetto devolutivo residuo.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la mancata motivazione sulla misura della pena concordata o la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in un provvedimento adottato nel perimetro dell'accordo processuale tra le parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ritenuto equo, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando l'inammissibilità emerge per difetto dei presupposti di ricorribilità, la Corte può pronunciare con procedura semplificata e non partecipata ai sensi della disciplina speciale dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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