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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02263/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e poi destinatario di una decisione della Corte d'appello resa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva ridotto la pena a anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 800 di multa, dichiarato inammissibile l'appello limitatamente ai motivi rinunciati, revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e confermato il resto. Con unico motivo deduceva nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse immotivatamente escluso la necessità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e non avesse motivato sull'entità della pena concordata, richiamando gli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p. e l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p., il controllo della Corte d'appello sulla pena concordata riguardi solo la legalità della sanzione, non anche la sua congruità, poiché il giudice può soltanto accogliere o rigettare l'accordo senza modificarlo. Ha inoltre affermato che, una volta intervenuta rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., essendo la cognizione limitata ai motivi residui. Conseguentemente, la Corte ha pronunciato l'inammissibilità con procedura semplificata/non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il giudice verifica soltanto la legalità della pena concordata e non può valutarne la congruità né modificarne il contenuto, potendo solo accogliere o rigettare la richiesta.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato per differenziare il patteggiamento dal concordato in appello, evidenziando la diversa struttura dell'istituto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso dedotto per asserita nullità della sentenza e violazione di legge/difetto di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla quantificazione della pena.

  • art. 544 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che, nel caso di rinuncia ai motivi di appello e di decisione su richiesta concordata, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento, perché la cognizione è limitata ai motivi residui.

  • art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

    In presenza di inammissibilità per difetto dei presupposti del ricorso, la declaratoria può avvenire senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per il rapporto con la disciplina della trattazione camerale partecipata.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale dei ricorsi.

  • art. 610, comma 5-bis, prima parte, c.p.p.

    Indicata come disciplina generale della trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il giudice di secondo grado esercita un controllo limitato alla legalità della pena concordata e non può sindacarne la congruità o sostituirsi alle parti nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Quando la sentenza d'appello è resa su richiesta concordata delle parti e i motivi di appello sono stati in parte rinunciati, il giudice non ha l'obbligo di esaminare d'ufficio il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. oltre i limiti dell'effetto devolutivo residuo.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la mancata motivazione sulla misura della pena concordata o la mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in un provvedimento adottato nel perimetro dell'accordo processuale tra le parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove ritenuto equo, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando l'inammissibilità emerge per difetto dei presupposti di ricorribilità, la Corte può pronunciare con procedura semplificata e non partecipata ai sensi della disciplina speciale dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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