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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22228/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini tra due fondi confinanti, nel quale era stato determinato il confine e ordinata la restituzione di una striscia di terreno a favore della proprietaria di uno dei fondi. Un terzo ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza d'appello, deducendo di avere acquistato per usucapione la striscia oggetto della condanna restitutoria e chiedendo, in subordine, l'accertamento di un diritto di transito sulla medesima striscia per raggiungere un fondo di sua esclusiva disponibilità. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo non provato né il possesso della striscia contesa né quello del fondo di arrivo, e considerando che l'uso del terreno fosse riconducibile a mera tolleranza del proprietario. In cassazione il terzo opponente ha dedotto due motivi: con il primo, ex art. 360, n. 4, c.p.c., ha denunciato motivazione apparente della sentenza di merito nella parte in cui aveva escluso il possesso della particella 53; con il secondo, ex art. 360, n. 5, c.p.c., ha lamentato l'omesso esame di un fatto storico decisivo, individuato nel precedente procedimento possessorio da lui promosso contro il convenuto, concluso con ordinanza di reintegrazione nel possesso in suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la motivazione della sentenza impugnata esistesse ed esprimesse le ragioni della decisione, sicché la doglianza celava in realtà una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il ricorrente non aveva rispettato gli oneri di specificità, non avendo indicato adeguatamente quando e come il fatto fosse stato introdotto nel giudizio di appello; inoltre il fatto era comunque privo di decisività, poiché il precedente possessorio e la contumacia del convenuto non escludevano, di per sé, la correttezza della ricostruzione della Corte territoriale, che aveva valorizzato altri elementi di possesso in capo al proprietario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo quando la motivazione manchi realmente o sia meramente apparente; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame è deducibile solo per un fatto storico decisivo, specificamente indicato e ritualmente introdotto nel giudizio di merito.

  • art. 331 c.p.c.

    Nelle cause inscindibili, la notifica dell'impugnazione a uno solo dei litisconsorti entro i termini vale a instaurare validamente il giudizio anche nei confronti degli altri, con la notifica tardiva che assolve funzione di integrazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza di merito contenga una motivazione percepibile e logicamente comprensibile; se la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove, essa si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi con precisione il fatto storico, il suo carattere decisivo e il modo in cui esso sia stato dedotto nel giudizio di merito; il semplice richiamo generico ad atti o produzioni non basta.
  • Non sussiste il vizio di omesso esame quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non siano state esaminate tutte le singole risultanze probatorie.
  • In materia di cause inscindibili, la tempestiva notifica dell'impugnazione a uno solo dei litisconsorti necessari consente la valida instaurazione del gravame anche nei confronti degli altri, potendo la notifica successiva svolgere funzione di integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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