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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13636/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186/2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25/06/2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi riproducevano, in sostanza, censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette dalla Corte territoriale. In particolare, il ricorrente insisteva sulla configurabilità del reato, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. e sulla recidiva reiterata infraquinquennale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero meramente ripetitive e non idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385, comma 4, c.p.

    richiamato come attenuante oggetto di diniego da parte della Corte territoriale; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto riproduttivo e inammissibile

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso richiede una valutazione sulla colpa del ricorrente, qui ritenuta sussistente

  • art. 616 c.p.p.

    norma implicita nel regime conseguente alla declaratoria di inammissibilità, in base al quale il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e giuridicamente corretta dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mera reiterazione di doglianze sulla configurabilità del reato, sulle circostanze attenuanti e sulla recidiva non integra un valido motivo di legittimità se non evidenzia specifici vizi di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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