Cassazione Penale, Sentenza n. 10472/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la responsabilità per lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa prevenzionistica (il lavoratore Lombardo era caduto dal cassone trainato da una trattrice per mancata adozione di misure di prevenzione, in particolare divieto di trasporto sul cassone). In appello era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il ricorso in Cassazione, proposto dal difensore, deduce tre motivi: 1) vizio di motivazione per non avere revocato la provvisionale esecutiva di €30.000 nonostante un presunto risarcimento INAIL e una CTU che avrebbe escluso danno permanente; 2) vizio di motivazione per la ritenuta compatibilità tra documentazione tecnico-medica e racconto della parte civile, e per non aver valutato correttamente l'attendibilità delle dichiarazioni; 3) vizio di motivazione relativo al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la statuizione sulla provvisionale in sede penale è decisione discrezionale e non impugnabile con ricorso per cassazione; inoltre la Corte territoriale aveva rilevato l'assenza di prova dell'effettivo risarcimento INAIL e rimesso la questione al giudice civile. Il secondo motivo è stato considerato mera reiterazione di doglianze di merito già valutate in appello e aspecifico: la Corte d'appello aveva motivatamente ritenuto credibile la versione della vittima e non credibile quella dell'imputato, anche in base a riscontri (es. tabulati telefonici, dichiarazioni di testimoni). Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti dell'arbitrio; la Corte territoriale aveva motivato la negativa per la gravità della condotta e il grado di colpa. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina formale per la esposizione dei motivi di ricorso; in questo caso il ricorso è stato valutato nei limiti di quanto consentito dall'articolo ma ritenuto inammissibile per ragioni di merito e di forma.
La Corte interpreta la norma alla luce della riforma del 2008: la sola incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; occorrono elementi di segno positivo. Il giudice può negare la diminuente se manca una fattispecie di segno favorevole, motivando la gravità della condotta e il grado di colpa.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125
Riferimento alla modifica normativa di cui all'art. 62-bis: la Corte richiama la riforma per spiegare il necessario onere probatorio a favore dell'imputato per ottenere le attenuanti generiche.
Massime di principio
- La statuizione su una provvisionale concessa in sede penale è, per sua natura discrezionale e meramente delibativa, e difficilmente impugnabile con ricorso per cassazione; questioni relative a eventuali rimborsi INAIL e compensazioni vanno spesso rimesse al giudice civile.
- In Cassazione non sono ammesse riesposizioni generiche del merito già valutato nei gradi inferiori: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del giudice e indicare specifici errori di diritto o contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione.
- La valutazione della credibilità delle prove e dei testimoni è rimessa al giudice del merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emerge un vizio di motivazione specifico o un evidente travisamento degli elementi di fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. richiede una motivazione adeguata: dopo la riforma del 2008 non basta l'assenza di precedenti penali, occorrono elementi positivi che giustifichino la diminuzione; la mera richiesta non convince senza fatti o circostanze favorevoli.
- Per contestare efficacemente in sede di legittimità decisioni di merito relative a responsabilità per il lavoro e sicurezza sul lavoro, è utile produrre e contestare specifici elementi probatori (documentazione, tabulati, perizie) che mostrino palesi incongruenze nella ricostruzione fattuale del giudice.
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