Cassazione Civile, Ordinanza n. 21400/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un piano urbanistico di iniziativa privata affidato a una società esecutrice, garantito da fideiussione prestata da un assicuratore. Il Comune ottenne un decreto ingiuntivo per euro 88.000 quale importo necessario per ultimare e mettere in sicurezza opere di urbanizzazione non realizzate o eseguite solo in parte. Il fideiussore pagò la somma ingiunta e il Comune rilasciò quietanza. Nell’opposizione al decreto, il fideiussore dedusse lo svincolo progressivo della garanzia e contestò il credito; il Comune, nelle more, avviò un ATP per quantificare i costi di completamento e, alla prima udienza, chiese la condanna del fideiussore al pagamento di euro 185.000, importo risultante dall’ATP. La Corte d’appello ridusse la condanna all’importo del decreto ingiuntivo e ritenne che la quietanza rilasciata dal Comune integrasse una rinuncia liberatoria, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eccedenti. Il Comune ricorse per cassazione deducendo: inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; erronea qualificazione come domanda nuova della richiesta di maggior somma formulata in udienza; omessa pronuncia sulla domanda così modificata; erronea qualificazione della quietanza come rinuncia/transazione; omesso esame della mancata rinuncia del fideiussore alle pretese restitutorie; invalidità della quietanza per difetto di sottoscrizione/approvazione secondo lo statuto dell’ente. Il fideiussore resistette e propose ricorso incidentale sostenendo che la polizza si fosse progressivamente svincolata in ragione dell’avanzamento dei lavori e che ciò fosse stato erroneamente negato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, ha rigettato il primo motivo, ha assorbito il quinto e il sesto motivo, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione. In particolare, la Corte ha ritenuto che la richiesta del Comune di una somma maggiore rispetto a quella ingiunta costituisse una consentita modificazione quantitativa della domanda, non una domanda nuova, e che la quietanza rilasciata dopo il pagamento non potesse essere automaticamente qualificata come rinuncia o transazione, mancando univoci elementi di volontà abdicativa riferiti al credito litigioso. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare entrambe le questioni secondo tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura sull’inammissibilità dell’appello richiede che il ricorso per cassazione sia specifico e autosufficiente; non basta un generico rinvio all’atto di appello.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere esposizione specifica e indicazione essenziale degli atti e documenti rilevanti, per consentire il controllo di legittimità.
Nel giudizio di primo grado è consentita la modifica della domanda, anche degli elementi oggettivi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non leda il diritto di difesa della controparte.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto può modificare la domanda nei limiti processuali consentiti.
L’erronea dichiarazione di inammissibilità di una domanda modificata comporta omessa pronuncia sulla stessa.
La quietanza, di regola, è dichiarazione di scienza e non contiene necessariamente una rinuncia negoziale.
artt. 1362, 1363, 1366, 1370 c.c.
La dichiarazione va interpretata secondo i canoni ermeneutici, ma occorre univocità dell’intento abdicativo per configurare rinuncia o transazione.
La quietanza non integra transazione se non emergono reciproche concessioni e chiara volontà di definire la lite.
Le questioni sulla provenienza e validità della dichiarazione dell’ente diventano rilevanti solo se l’atto sia effettivamente qualificabile come negozio dispositivo.
Il provvedimento è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda dell’opposto può essere modificata nella fase di trattazione anche quanto al petitum, purché la variazione resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non alteri il tema difensivo della controparte.
- La richiesta di una somma maggiore rispetto a quella ingiunta, se fondata sul medesimo titolo e sulla medesima prestazione dedotta in monitorio, costituisce emendatio libelli e non domanda nuova.
- La quietanza liberatoria rilasciata a fronte di un pagamento è, di regola, una dichiarazione di scienza e non un negozio di rinuncia o transazione; per attribuirle efficacia abdicativa è necessario un intento chiaro, specifico e inequivoco di abdicare a diritti determinati.
- Espressioni di stile come "non aver più nulla a pretendere" non sono di per sé sufficienti a dimostrare una rinuncia, se mancano elementi testuali o circostanze univoche che colleghino la dichiarazione alla definizione di una lite pendente.
- In cassazione, la denuncia di error in procedendo o di violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede comunque il rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso, con indicazione essenziale degli atti rilevanti.
- Le censure che sollecitano una nuova valutazione del materiale istruttorio o documentale sono inammissibili in sede di legittimità se mirano solo a una diversa ricostruzione del fatto.
- Se una questione è stata erroneamente dichiarata inammissibile nel merito, la conseguente omessa pronuncia va cassata perché il giudice deve esaminare la domanda sostanziale effettivamente proposta.
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