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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21400/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un piano urbanistico di iniziativa privata affidato a una società esecutrice, garantito da fideiussione prestata da un assicuratore. Il Comune ottenne un decreto ingiuntivo per euro 88.000 quale importo necessario per ultimare e mettere in sicurezza opere di urbanizzazione non realizzate o eseguite solo in parte. Il fideiussore pagò la somma ingiunta e il Comune rilasciò quietanza. Nell’opposizione al decreto, il fideiussore dedusse lo svincolo progressivo della garanzia e contestò il credito; il Comune, nelle more, avviò un ATP per quantificare i costi di completamento e, alla prima udienza, chiese la condanna del fideiussore al pagamento di euro 185.000, importo risultante dall’ATP. La Corte d’appello ridusse la condanna all’importo del decreto ingiuntivo e ritenne che la quietanza rilasciata dal Comune integrasse una rinuncia liberatoria, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eccedenti. Il Comune ricorse per cassazione deducendo: inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; erronea qualificazione come domanda nuova della richiesta di maggior somma formulata in udienza; omessa pronuncia sulla domanda così modificata; erronea qualificazione della quietanza come rinuncia/transazione; omesso esame della mancata rinuncia del fideiussore alle pretese restitutorie; invalidità della quietanza per difetto di sottoscrizione/approvazione secondo lo statuto dell’ente. Il fideiussore resistette e propose ricorso incidentale sostenendo che la polizza si fosse progressivamente svincolata in ragione dell’avanzamento dei lavori e che ciò fosse stato erroneamente negato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, ha rigettato il primo motivo, ha assorbito il quinto e il sesto motivo, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione. In particolare, la Corte ha ritenuto che la richiesta del Comune di una somma maggiore rispetto a quella ingiunta costituisse una consentita modificazione quantitativa della domanda, non una domanda nuova, e che la quietanza rilasciata dopo il pagamento non potesse essere automaticamente qualificata come rinuncia o transazione, mancando univoci elementi di volontà abdicativa riferiti al credito litigioso. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare entrambe le questioni secondo tali principi e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sull’inammissibilità dell’appello richiede che il ricorso per cassazione sia specifico e autosufficiente; non basta un generico rinvio all’atto di appello.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere esposizione specifica e indicazione essenziale degli atti e documenti rilevanti, per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 183 c.p.c.

    Nel giudizio di primo grado è consentita la modifica della domanda, anche degli elementi oggettivi, purché resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non leda il diritto di difesa della controparte.

  • art. 645 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto può modificare la domanda nei limiti processuali consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    L’erronea dichiarazione di inammissibilità di una domanda modificata comporta omessa pronuncia sulla stessa.

  • art. 1199 c.c.

    La quietanza, di regola, è dichiarazione di scienza e non contiene necessariamente una rinuncia negoziale.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1370 c.c.

    La dichiarazione va interpretata secondo i canoni ermeneutici, ma occorre univocità dell’intento abdicativo per configurare rinuncia o transazione.

  • art. 1966 c.c.

    La quietanza non integra transazione se non emergono reciproche concessioni e chiara volontà di definire la lite.

  • artt. 1325, 1326 e 1398 c.c.

    Le questioni sulla provenienza e validità della dichiarazione dell’ente diventano rilevanti solo se l’atto sia effettivamente qualificabile come negozio dispositivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il provvedimento è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda dell’opposto può essere modificata nella fase di trattazione anche quanto al petitum, purché la variazione resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non alteri il tema difensivo della controparte.
  • La richiesta di una somma maggiore rispetto a quella ingiunta, se fondata sul medesimo titolo e sulla medesima prestazione dedotta in monitorio, costituisce emendatio libelli e non domanda nuova.
  • La quietanza liberatoria rilasciata a fronte di un pagamento è, di regola, una dichiarazione di scienza e non un negozio di rinuncia o transazione; per attribuirle efficacia abdicativa è necessario un intento chiaro, specifico e inequivoco di abdicare a diritti determinati.
  • Espressioni di stile come "non aver più nulla a pretendere" non sono di per sé sufficienti a dimostrare una rinuncia, se mancano elementi testuali o circostanze univoche che colleghino la dichiarazione alla definizione di una lite pendente.
  • In cassazione, la denuncia di error in procedendo o di violazione dell’art. 342 c.p.c. richiede comunque il rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso, con indicazione essenziale degli atti rilevanti.
  • Le censure che sollecitano una nuova valutazione del materiale istruttorio o documentale sono inammissibili in sede di legittimità se mirano solo a una diversa ricostruzione del fatto.
  • Se una questione è stata erroneamente dichiarata inammissibile nel merito, la conseguente omessa pronuncia va cassata perché il giudice deve esaminare la domanda sostanziale effettivamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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