Cassazione Penale, Ordinanza n. 12271/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità per concorso in ricettazione. In particolare ha contestato l'utilizzabilità e la rilevanza delle dichiarazioni rese da un soggetto indicato nel provvedimento, sostenendo che il compendio probatorio non fosse idoneo a sostenere la decisione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era sostanzialmente reiterativo delle censure già proposte in appello, già disattese con argomentazioni specifiche, e che l'eccezione di inutilizzabilità era comunque formulata in modo incompleto perché il ricorrente non aveva indicato la decisività dell'elemento probatorio contestato secondo la cd. prova di resistenza, né aveva chiarito se, espunto quel dato, le residue risultanze fossero ancora sufficienti a sorreggere la condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano in parte meramente reiterative di quelle già respinte in appello e, per il profilo dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni contestate, mancava la necessaria allegazione sulla loro decisività rispetto al quadro probatorio complessivo. La sentenza impugnata aveva peraltro fondato l'affermazione di responsabilità non solo su tali dichiarazioni, ma anche su riscontri direttamente percepiti dagli operanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa dell'affermazione di responsabilità per concorso nel reato contestato; la Corte non affronta il merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sulla prova.
Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione, evocata per indicare il titolo di responsabilità su cui verteva il ricorso.
Richiamato implicitamente tramite il riferimento al controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, limitato all'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo censure già dedotte in appello e già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorrente deve indicarne la decisività nel quadro complessivo della decisione, secondo la logica della prova di resistenza; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può rivalutare il merito delle prove né verificare la corrispondenza della motivazione alle singole acquisizioni processuali, ma solo la presenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
- L'inutilizzabilità di un singolo dato probatorio non determina automaticamente l'annullamento della decisione se la condanna risulta sorretta anche da ulteriori riscontri autonomi e decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →