Ordinanza n. 1466/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento in data 7 aprile 2026 con cui il Comune di Venezia ha stabilito il contributo per il pagamento della retta in Casa di Riposo a favore del ricorrente; - del “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all’ingresso in strutture residenziali”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 133 del 26 novembre 2015, nella parte in cui agli articoli 5 e 8 prevede di determinare, sia in punto di an che di quantum, la capacità contributiva dell’assistito in violazione del criterio ISEE di cui al d.P.C.M. n. 159/2013 e, all’articolo 18, demanda alla Giunta comunale il compito di individuare l’importo della retta di riferimento di cui al predetto articolo 8 per il calcolo del contributo di residenzialità per le persone anziane; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24 febbraio 2026 che, in attuazione dell’art. 18 del predetto Regolamento, ha stabilito in € 65,00 al giorno l’importo della retta di riferimento di cui al citato articolo 8; nonché per la condanna del Comune di Venezia alla rideterminazione della quota di compartecipazione del ricorrente alla retta per l’inserimento nella struttura ove risulta attualmente ospitata, con rifusione delle somme da quest’ultimo anticipate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della quota di compartecipazione alla retta di una casa di riposo, unitamente al regolamento comunale e alla deliberazione della Giunta comunale recante la retta di riferimento
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale del 7 aprile 2026 relativo alla determinazione del contributo per il pagamento della retta della struttura residenziale, nonché il regolamento comunale sulle prestazioni economiche per persone anziane non autosufficienti, persone con disabilità e persone con problemi di salute mentale e la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 24 febbraio 2026. In particolare, contestava che gli articoli 5 e 8 del regolamento determinassero la capacità contributiva dell'assistito, nell'an e nel quantum, in violazione del criterio ISEE previsto dal d.P.C.M. n. 159/2013, e che l'articolo 18 demandasse alla Giunta comunale la fissazione della retta di riferimento. Era inoltre chiesta la rideterminazione della quota di compartecipazione e la restituzione delle somme anticipate.
La decisione
Il TAR ha preso atto che il difensore del ricorrente aveva dichiarato in udienza il decesso del proprio assistito, comprovato dal certificato di morte depositato agli atti. Richiamando l'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alle norme del codice di procedura civile, e l'art. 300 c.p.c., ha ritenuto che il decesso dichiarato dal difensore imponesse la dichiarazione di interruzione del processo dalla data della dichiarazione stessa. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità, la domanda cautelare né la domanda di rideterminazione e restituzione. Il processo è stato pertanto dichiarato interrotto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
rinvio generale alle norme del codice di procedura civile
Il sopravvenuto decesso di una parte, dichiarato dal difensore, determina l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione.
art. 300 c.p.c.
La dichiarazione in udienza del decesso della parte da parte del difensore produce l'interruzione del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base ulteriore per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il sopravvenuto decesso della parte, quando sia dichiarato dal difensore, impone al giudice di dichiarare l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e delle norme del codice di procedura civile richiamate.
- Quando il processo è interrotto per il decesso della parte, il giudice non deve procedere all'esame del merito delle domande e dei motivi dedotti prima della riassunzione o della prosecuzione del giudizio secondo le regole processuali applicabili.
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