Cassazione Civile, Ordinanza n. 36543/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in Legnano, ritenuto dai vicini lesivo delle distanze legali rispetto alla proprietà confinante, in particolare per una presunta sopraelevazione della nuova costruzione oltre il filo di gronda dell’edificio originario. In primo grado erano state accolte solo alcune domande relative a parti dell’opera (pluviale, contatori, balcone, finestra, pensilina), mentre la sopraelevazione non era stata ritenuta accertabile con certezza. Dopo una transazione su alcuni capi, in appello i vicini hanno insistito per il riconoscimento anche della sopraelevazione e per il risarcimento del danno; la Corte d’appello ha accolto il gravame, condannando i proprietari e la società costruttrice al risarcimento. In cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulle distanze e sulla successione delle norme urbanistiche, sostenendo che la disciplina sopravvenuta del PGT comunale avrebbe reso legittima l’opera e comunque avrebbe inciso sulla durata e sulla misura del danno; 2) errata quantificazione del danno, che avrebbe dovuto essere limitata al periodo di effettiva violazione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per mancanza di prova certa dell’esistenza e dell’estensione della sopraelevazione. I ricorrenti incidentali hanno invece censurato la valutazione della CTU, denunciando omesso esame e travisamento della prova sulla misura della sopraelevazione e sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo del ricorso principale e i primi tre motivi del ricorso incidentale, ritenendo che le doglianze sulla CTU non integrassero un omesso esame ma una richiesta di rivalutazione del merito. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il giudice di rinvio debba tener conto della normativa urbanistica sopravvenuta e verificare se essa abbia reso conforme l’intervento, con conseguente necessità di rideterminare il risarcimento, eventualmente limitandolo al solo periodo in cui la disciplina previgente imponeva una distanza diversa. Il quarto motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza, in applicazione dell’unicità del processo di impugnazione.
le memorie devono essere depositate almeno dieci giorni prima dell’adunanza camerale; la memoria tardiva è inammissibile.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione, ma le doglianze che mirano a una nuova valutazione del merito o della prova sono inammissibili.
artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale
richiamati per sostenere la rilevanza dello ius superveniens e della disciplina regolamentare sopravvenuta.
norme sulle distanze nelle costruzioni e sulla disciplina delle sopraelevazioni, integrate dalla normativa urbanistica locale.
art. 28 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Legnano
previgente disciplina locale che imponeva una distanza legale di 5 metri dal confine; la sopravvenienza del nuovo PGT ne ha comportato il superamento.
artt. 12, 13 e 14 delle norme tecniche di attuazione del PGT del Comune di Legnano
normativa urbanistica sopravvenuta da considerare d’ufficio, in quanto i regolamenti edilizi e urbanistici integrano la disciplina delle distanze.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito.
richiamato per contestare l’uso di prove asseritamente non risultanti dagli atti, ma senza accoglimento.
rileva per la liquidazione equitativa del danno, che però dovrà essere riesaminata alla luce della diversa durata dell’illecito.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano.
base della tutela risarcitoria per violazione di norme edilizie integrative delle distanze.
art. 2058, secondo comma, c.c.
richiamato dalle parti in tema di rimedi e quantificazione del pregiudizio, ma non decisivo dopo il rinvio.
Massime di principio
- Le prescrizioni urbanistiche e regolamentari sulle distanze nelle costruzioni, quando integrano la disciplina codicistica, hanno natura di norme giuridiche conoscibili d’ufficio dal giudice; lo ius superveniens può quindi essere considerato anche in cassazione se allegato e rilevante.
- Quando sopravviene una disciplina urbanistica meno restrittiva, la costruzione precedentemente non conforme può divenire legittima per il periodo successivo; in tal caso l’eventuale tutela risarcitoria va limitata al solo arco temporale in cui l’illecito urbanistico è effettivamente sussistito.
- La censura che denuncia omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una diversa valutazione del materiale peritale e non deduce la radicale pretermissione di un fatto decisivo.
- Ai fini della prova della violazione delle distanze, il giudice può valorizzare plurimi indici probatori, anche fotografici e progettuali, e può ritenere accertata la sopraelevazione sulla base di un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
- La liquidazione equitativa del danno da violazione delle distanze deve essere riconsiderata quando muti il quadro normativo che incide sulla perdurante antigiuridicità dell’opera, perché la misura del pregiudizio dipende dalla durata della situazione illecita.
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