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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento notificata il 5 agosto 2014, relativa a contributi consortili per l'anno d'imposta 2001. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello, la CTR aveva accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo maturato il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. e affermando che la precedente cartella notificata nel 2003, poi annullata per vizi formali con sentenza del 2013, non avesse efficacia interruttiva. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2948, 2943 e 2945 c.c., sostenendo che l'effetto interruttivo deriva dalla domanda giudiziale e che la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, indipendentemente dall'esito; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo ultrapetizione/extrapetizione, perché il giudice di appello avrebbe deciso sulla base dell'assunto che i tributi oggetto della cartella impugnata fossero gli stessi della precedente cartella annullata, mentre il contribuente aveva eccepito la prescrizione muovendo dal presupposto opposto, cioè che si trattasse di tributi diversi e riconoscendo che, se fossero stati i medesimi, vi sarebbe stata sospensione della prescrizione durante il giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha affermato che il giudice di appello aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché aveva deciso su un presupposto giuridico e fattuale non specificamente dedotto dal contribuente in appello, introducendo nel thema decidendum la questione dell'identità dei tributi con quelli della precedente cartella annullata. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    in relazione all'art. 360 comma 1, n 3 c.p.c.

    è stata la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in relazione sia alla prescrizione sia al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2948 c.c.

    richiamato quale termine di prescrizione quinquennale applicato dalla CTR ai contributi consortili

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per affermare che l'effetto interruttivo deriva dalla domanda giudiziale

  • art. 2945 c.c.

    richiamato per sostenere che la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato ove il giudice decida su questioni non dedotte dalle parti

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale della causa

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte, oppure introduca nel giudizio nuovi elementi di fatto o attribuisca un bene della vita diverso da quello domandato.
  • Il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti e gli atti controversi in modo diverso da quello prospettato dalle parti, ma solo entro il perimetro del petitum e della causa petendi delineati dagli atti di parte.
  • Vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice decide su una questione non espressamente dedotta nei motivi di impugnazione, anche se tale questione avrebbe potuto incidere sull'esito della lite.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una ragione pregiudiziale di rito o processuale, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • In materia di prescrizione, la censura deve essere esaminata entro il tema controverso concretamente devoluto al giudice: non è consentito fondare la decisione su un diverso presupposto fattuale non introdotto dalla parte che ha proposto l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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