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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17312/2020 del 19/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3114/2016 che aveva riconosciuto a Davide Bianchi il diritto di essere assunto da Alitalia CAI con qualifica di Comandante, ordinando l'assunzione e il risarcimento del danno (retribuzioni e contributi) dalla data della notifica del ricorso di primo grado. Il ricorso per cassazione era volto a censurare tale decisione di secondo grado.

La decisione

Le parti hanno raggiunto un verbale di conciliazione in sede di Commissione di certificazione in data 19/05/2017, nel quale la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione e il lavoratore ha accettato tale rinuncia. Successivamente la società ha depositato formalmente la rinuncia al ricorso, accettata dal lavoratore. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia accettata ai sensi dell'art. 390 c.p.c., nulla disponendo sulle spese processuali ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato per il ricorrente in ragione del fatto che la norma del DPR n.115/2002, art. 13, comma 1‑quater, riguarda soltanto gli esiti di rigetto o inammissibilità e non l'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Regola la rinuncia al gravame; la rinuncia del ricorrente, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    Prevede che, in caso di estinzione per rinuncia accettata, il giudice non disponga sulle spese processuali (ossia nulla è detto sulle spese nel dispositivo).

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Si applica ai casi di rigetto o inammissibilità e non all'estinzione; perciò non impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del processo per rinuncia.

  • Massime giurisprudenziali citate (Cass. nn. 3688/2016, 23175/2015)

    Giurisprudenza confermante il principio per cui il regime del contributo unificato di cui al DPR n.115/2002, art.13, comma 1‑quater riguarda esiti di rigetto o inammissibilità e non l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso di parte appellante, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione senza pronuncia sul merito.
  • L'estinzione per rinuncia non altera la decisione impugnata: la sentenza di merito resta efficace fra le parti fino a che non si intervenga diversamente (es. esecuzione o ulteriori atti consensuali).
  • In caso di estinzione per rinuncia accettata il giudice di cassazione normalmente non dispone sulle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.), salvo diversa pattuizione o richiesta specifica.
  • Il contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002, art.13, comma 1‑quater si applica agli esiti di rigetto o inammissibilità e non all'estinzione; pertanto non può essere automatico un maggiore esborso per il ricorrente in caso di estinzione.
  • Le conciliazioni o verbali transattivi che implicano rinuncia a impugnazioni devono essere formalizzati e depositati per determinare efficacemente l'estinzione del procedimento; l'accettazione della controparte è essenziale.
  • Chi intende preservare gli effetti pratici di una sentenza favorevole (es. obbligo di assunzione o risarcimento) dovrebbe considerare che l'estinzione del ricorso mantiene in vita la sentenza impugnata ma può rendere necessarie azioni esecutive o ulteriori accordi per l'effettivo adempimento.

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