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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17321/2020 del 19/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato da Poste Italiane in data 1.10.2014. La lavoratrice era accusata di avere, in qualità di "collaboratrice del direttore" dell'ufficio postale, effettuato le operazioni preliminari per l'apertura di quattro conti correnti su richiesta di un soggetto non identificato "sig. Cairo", presentando moduli firmati e copie di falsi codici fiscali e documenti e inducendo una propria sottoposta a completare le operazioni. Con il ricorso per cassazione la Greco deduceva, tra l'altro, erronea applicazione del CCNL e della giurisprudenza in materia di proporzionalità della sanzione, mancata considerazione dello stato di salute (assunzione di farmaco), della carriera ultratrentennale, dell'assenza di danno concreto alla società e dell'insussistenza di rilevanza ai fini antiriciclaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente valutato i fatti e la proporzionalità della sanzione: la condotta (apertura fraudolenta di conti con documenti falsi e induzione di una dipendente più giovane ad adempiere) integra un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e la violazione delle norme antiriciclaggio, considerata la posizione di responsabilità della Greco. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice di merito non è vincolato dalle tipizzazioni del CCNL quando le parti collettive non hanno escluso la possibilità di una sanzione espulsiva per i casi di maggiore gravità; la valutazione della proporzionalità e dell'affidamento delle prove è riservata al merito e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata. Sono state condannate la ricorrente alle spese di giudizio e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto.

Norme richiamate

  • CCNL Poste 4.4.2011, art. 54

    "in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorchè l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile"

    La Corte ha richiamato la scala delle sanzioni del CCNL come parametro interpretativo ma ha confermato che il giudice di merito può non essere vincolato alla sanzione conservativa se le parti collettive non hanno inteso escludere la sanzione espulsiva per i casi di maggiore gravità.

  • Legge n. 604/1966, art. 3

    Richiamata per qualificare il "notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" come causa legale di giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

  • Legge n. 604/1966, art. 12

    Rilevante nel senso che, se il contratto collettivo ricollega un determinato comportamento solo a una sanzione conservativa, il giudice è vincolato; viceversa, se la graduazione lascia spazio ai casi di maggiore gravità, il giudice può infliggere sanzioni espulsive.

  • Codice civile, art. 2119

    La nozione di giusta causa/giustificato motivo è normativa e il giudice non è rigidamente vincolato dalle tipizzazioni del CCNL, pur dovendo tenere in considerazione la scala valoriale delle infrazioni definita dalle parti sociali.

  • Codice civile, art. 1362 e ss.

    Richiamati i criteri di interpretazione del contratto collettivo (interpretazione letterale/estensiva/estensiva restrittiva) e il divieto di interpretazione analogica delle clausole collettive, con particolare severità quando si tratta di deroghe alla tutela reintegratoria.

  • Legge n. 183/2010, art. 30, comma 3

    "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro"

    Il giudice deve tener conto delle tipizzazioni collettive ma resta competente a valutare la gravità concreta del fatto; la norma rafforza il valore interpretativo del CCNL ma non annulla la discrezionalità del giudice sul concreto bilanciamento.

  • D.lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio)

    La violazione delle norme antiriciclaggio è rilevante e può aggravare la valutazione disciplinare, contribuendo a configurare un "notevole inadempimento" idoneo al licenziamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma procedurale richiamata in tema di contributo unificato da versare in Cassazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 91 e 92

    Richiamati in relazione alla regolazione delle spese processuali: la soccombenza comporta condanna alle spese salvo diverso apprezzamento del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il giudice di merito valuta la proporzionalità tra addebito disciplinare e sanzione sulla base di tutti gli elementi concreti (intenzionalità, ruolo, recidiva, natura del danno, impiego di subordinati) e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
  • Le tipizzazioni disciplinari del CCNL costituiscono parametro di riferimento; tuttavia il giudice non è vincolato alla sola sanzione conservativa se le parti collettive non hanno espressamente escluso la possibilità di sanzioni espulsive per i casi di maggiore gravità.
  • Se il contratto collettivo assegna espressamente a un comportamento solo una sanzione conservativa, il giudice è vincolato e non può comminare una sanzione espulsiva (eccezione di favore a tutela del lavoratore).
  • La violazione delle norme antiriciclaggio e l'uso di documentazione falsa, soprattutto se poste in essere da dipendenti con ruoli di responsabilità e con coinvolgimento di subordinati, aggravano la responsabilità disciplinare e giustificano misure espulsive.
  • Le affermazioni difensive su condizioni personali (es. assunzione di farmaci) richiedono prova concreta e specifica per influenzare l'accertamento della responsabilità e della volontarietà; mere deduzioni non sono sufficienti.
  • In Cassazione non è consentito un mero riesame del merito o una diversa valutazione delle prove: il ricorso deve fondarsi su vizi di diritto o di motivazione ben specificati secondo i criteri di ammissibilità.

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