Cassazione Civile, Sentenza n. 17313/2020 del 19/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pudis, ex assistente di volo e poi capo-cabina in Alitalia Linee Aeree, ha chiesto la dichiarazione del diritto ad essere assunto da Alitalia CAI a far data dal 29.4.2011 in base ai criteri previsti dall'accordo sindacale (ottobre 2008 / Accordo Quadro 14.9.2008), sostenendo di possedere i requisiti di anzianità e abilitazioni richieste e, in subordine, il risarcimento danni per mancata assunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto la domanda per due ragioni autonome: (1) l'accordo sindacale, pur qualificato come contratto a favore del terzo, non identificava con sufficiente determinatezza i singoli beneficiari dell'assunzione presso CAI; (2) comunque il ricorrente non aveva dimostrato, con la prova richiesta, di essere da preferire rispetto al personale effettivamente assunto. La Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso, in gran parte, o come questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità o come inammissibili per mancata tempestiva deduzione; ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio in favore della controricorrente (compensi euro 3.500,00, spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00) e all'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/02.
Norme richiamate
Accordo sindacale del 30.10.2008 (rif. Accordo Quadro 14.9.2008)
Riconosciuto come contratto a favore del terzo ma, nella specie, non idoneo ad individuare con certezza i singoli beneficiari dell'assunzione senza ulteriori atti o prove; la mera attestazione di possesso di alcuni requisiti non è stata ritenuta sufficiente a costituire diritto automatico all'assunzione.
Codice civile, art. 1321
Richiamato nella doglianza sul contenuto e formazione dell'accordo; la Corte ha trattato la questione come valutazione di fatto sull'effettiva determinazione dei beneficiari dell'accordo.
Codice civile, art. 1411 (contratto a favore del terzo)
La Corte ha confermato che l'accordo è qualificabile come contratto a favore del terzo, ma ha ribadito che perché il terzo possa far valere il diritto è necessario che siano individuabili i presupposti che lo rendono beneficiario e che il terzo stesso ne dia prova.
Codice civile, art. 2697 (onere della prova)
La Corte ha ritenuto che l'onere della prova spettava al ricorrente circa il possesso dei requisiti e sulla preferenza rispetto ad altri assunti; la valutazione delle prove è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo vizio di legge.
Codice civile, art. 1337 (negoziazione, buona fede)
Invocato dal ricorrente in relazione alla vincolatività dell'Accordo e alla presunta responsabilità precontrattuale; la Corte ha ritenuto la questione connessa al merito e in parte non dedotta nei termini in sede di merito, quindi inammissibile in cassazione.
Codice civile, art. 1327
Richiamato nel ricorso ma senza efficacia nel mutare l'esito: la Corte non ha rilevato violazione di norme tali da incidere sulla decisione di merito.
Codice di procedura civile, art. 91
Richiesta dal ricorrente per contestare la condanna alle spese; la Corte ha spiegato che la regola della soccombenza va valutata sull'esito complessivo della causa e che la condanna alle spese del ricorrente era legittima.
DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater (contributo unificato)
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
La Corte ha disposto l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato (raddoppio) nei confronti del ricorrente, ove ricorressero i presupposti processuali, conformemente alle modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012.
Legge n. 228/2012, art. 1 comma 17
art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228
Norma richiamata quale riferimento normativo che ha introdotto modifiche al regime del contributo unificato applicato dalla Corte.
Codice di procedura civile, art. 360 n. 5 (criterio di sindacabilità della valutazione della prova)
La Corte ha ricordato che l'errata valutazione delle prove configura un vizio apprezzabile in cassazione solo se integrata la concreta violazione della normativa di diritto (art. 360 n.5), mentre la rivalutazione pacifica dei fatti è rimessa al giudice del merito.
Massime di principio
- Un accordo collettivo qualificabile come contratto a favore del terzo non crea automaticamente un diritto soggettivo all'assunzione: è necessario che i beneficiari siano identificabili o determinabili in modo univoco, oppure che il terzo provi di rientrarvi secondo i criteri previsti.
- L'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dall'accordo e la preferenza rispetto ad altri candidati grava sul lavoratore che invoca il beneficio; la mancata prova può legittimare il rigetto della domanda.
- Le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto (art. 360 n.5 c.p.c.); la semplice divergenza di ricostruzione fattuale non è sufficiente per ottenere l'annullamento.
- In cassazione non sono ammissibili nuove questioni di fatto o di diritto non dedotte nei termini nel giudizio di merito, salvo quelle rilevabili d'ufficio o strettamente connesse alle questioni già trattate.
- La decisione sulle spese segue il criterio della soccombenza sull'esito complessivo della lite: non basta avere 'alcune' ragioni accolte per evitare la condanna alle spese se la domanda principale è completamente respinta.
- Chi intende ottenere l'esecuzione specifica o l'accertamento di diritti derivanti da accordi collettivi deve curare la produzione probatoria che dimostri in modo rigoroso il proprio status di beneficiario e il diritto alla preferenza.
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