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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17320/2020 del 19/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia verteva sul diritto degli ex dipendenti, collocati al Fondo di solidarietà per l'esodo, a che la banca versasse all'INPS la "contribuzione correlata" calcolata sulla retribuzione media annua divisa per 52 settimane; la Corte d'appello aveva accolto la domanda dei lavoratori e aveva condannato la banca al versamento delle differenze contributive all'INPS. UniCredit ha impugnato la sentenza in Cassazione con più motivi (errata interpretazione normativa richiamando la L. n.153/1969 invece del d.m. n.158/2000; errore di calcolo per l'inclusione di aprile 2001; decadenza/termine di versamento trimestrale previsto dal d.m.; mancanza di legittimazione delle eredi; mancata applicazione della disciplina sulla contribuzione volontaria), mentre le controparti hanno proposto ricorso incidentale sulla qualificazione della contribuzione come volontaria ma a carico dell'azienda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata per vizio procedurale: ha rilevato l'omessa chiamata in giudizio dell'INPS, soggetto titolare del diritto al pagamento della contribuzione correlata, ritenendo necessario il litisconsorzio con l'ente previdenziale; ha disposto la rimessione delle parti al primo giudice per instaurare il nuovo contraddittorio, con pronuncia sulle spese di cassazione. Sul merito sostanziale la Corte non è entrata, avendo deciso per la nullità per difetto di integrità del contraddittorio.

Norme richiamate

  • decreto ministeriale n. 158/2000, art. 10, commi 7, 12, 13

    La contribuzione "correlata" prevista dal d.m. 158/2000 è qualificata dalla Corte come contributo obbligatorio, autonomo rispetto alla contribuzione volontaria, dovuto in relazione all'assegno straordinario e posto a carico dell'impresa/Fondo per l'accredito presso la gestione previdenziale

  • legge n. 153/1969, art. 12

    La Corte rileva che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento in modo non pertinente a disposizioni generali sulla contribuzione (L. 153/1969) invece di applicare la disciplina specifica del d.m. 158/2000

  • art. 102 c.p.c.

    Richiama il principio del litisconsorzio necessario: quando la decisione non può produrre effetti senza la partecipazione di un terzo (qui l'INPS), quest'ultimo deve essere chiamato in causa; il difetto è rilevabile d'ufficio e comporta cassazione e rinvio

  • art. 354 c.p.c.

    Dispositivo che legittima la rimessione delle parti al primo giudice per il nuovo instaurarsi del processo dopo la cassazione per vizio processuale

  • art. 2116 c.c.

    La giurisprudenza richiamata dalla Corte interpreta l'azione del lavoratore per regolarizzazione contributiva come una forma di azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., finalizzata a rimuovere il danno derivante dall'omesso versamento dei contributi

  • legge n. 662/1993, art. 2, comma 28

    Citata nel ricorso incidentale in tema di qualificazione normativa della contribuzione, ma la Corte si è limitata a questioni processuali senza decidere sul merito interpretativo avanzato

  • d.lgs. n. 184/1997

    Riferito nel quadro normativo in tema di contribuzione volontaria e sue possibili ricadute sul calcolo della base contributiva; la Corte non ha risolto il contrasto di merito per aver privilegiato il vizio di contraddittorio

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato in relazione a questioni di decadenza/prescrizione avanzate dalla banca, ma non deciso per effetto della declaratoria di nullità processuale

Massime di principio

  • Quando la domanda del lavoratore mira a ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento di contributi a favore dell'ente previdenziale, l'INPS è generalmente parte necessaria: l'omessa chiamata dell'INPS determina nullità per difetto di integrità del contraddittorio e comporta cassazione e rinvio
  • La contribuzione "correlata" prevista dal d.m. n.158/2000 è caratterizzata come obbligatoria e autonoma rispetto alla contribuzione volontaria, sicché la sua natura deve essere verificata alla stregua della disciplina speciale
  • Questioni di calcolo (es. inclusione o esclusione di specifiche mensilità) e di termini decadenziali o prescrizionali devono essere esaminate nel contraddittorio integrale; il giudice di merito deve affrontarle specificamente se sono state tempestivamente contestate dalle parti
  • L'azione del lavoratore finalizzata alla regolarizzazione del rapporto contributivo va considerata nella prospettiva di un'azione riparatoria per danno (art. 2116 c.c.), e pertanto la sentenza che condanna il datore al versamento produce effetti differenti rispetto a una sentenza che accerti un credito diretto del lavoratore
  • Prima di formulare una domanda giudiziale per ottenere versamenti all'ente previdenziale è opportuno chiamare in causa l'INPS o, almeno, valutare la sua eventuale necessità come litisconsorte, per evitare la nullità del processo
  • Se il soggetto titolare del diritto (es. lavoratore poi deceduto) non ha conseguibile utilità diretta (es. mancata pensione o assenza di reversibilità), la legittimazione degli eredi va valutata attentamente; problemi di legittimazione possono essere rilevanti e vanno affrontati nel merito solo con l'INPS presente in causa

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