Cassazione Penale, Ordinanza n. 31379/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge in relazione all'art. 162-ter c.p., sostenendo che dovesse essere dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta azione riparatoria. Si censurava inoltre il mancato riconoscimento della remissione in termini ai sensi dell'art. 162-ter, comma 2, c.p., deducendo un legittimo impedimento del difensore. La Corte di cassazione ha però rilevato che la riparazione era intervenuta tardivamente, oltre il termine massimo coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e che non risultava formulata in dibattimento alcuna istanza ex art. 175 c.p.p. per la remissione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo fondato sull'art. 162-ter c.p., perché l'azione riparatoria era stata posta in essere oltre il termine utile per ottenere l'estinzione del reato. Ha inoltre escluso rilievo alla doglianza sulla mancata remissione in termini, osservando che non risultava proposta in dibattimento alcuna richiesta ex art. 175 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'estinzione del reato per condotte riparatorie è subordinata al rispetto del termine massimo entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; se la riparazione interviene tardivamente, il beneficio non è riconoscibile.
La remissione in termini per il compimento tardivo dell'azione riparatoria non può essere invocata in assenza di una specifica richiesta formulata nel giudizio di merito.
La richiesta di rimessione in termini deve essere tempestivamente avanzata nel dibattimento; in mancanza, la censura è infondata.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p. richiede che l'azione riparatoria sia integralmente e tempestivamente eseguita entro il termine processuale fissato dalla legge, non essendo sufficiente un adempimento successivo.
- La tardività della condotta riparatoria preclude la declaratoria di estinzione del reato anche quando la difesa invochi il legittimo impedimento del difensore, se non sia stata avanzata una specifica istanza di remissione in termini nel giudizio di merito.
- La deduzione per cassazione di un vizio relativo alla mancata remissione in termini non è scrutinabile favorevolmente quando il relativo rimedio processuale non risulti previamente richiesto davanti al giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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