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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17098/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore sosteneva di avere prestato attività presso la pizzeria del resistente sin dal 6 novembre 1990, mentre il rapporto era stato formalizzato solo dal 1 gennaio 2001. Chiedeva quindi l'accertamento della subordinazione per il periodo anteriore e la condanna al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie e festività non godute, oltre al TFR. Il datore di lavoro contestava la continuità del rapporto, deducendo che in precedenza l'attività era stata solo saltuaria, occasionale e a chiamata nei giorni di maggiore afflusso, e sollevava anche eccezione di prescrizione. In appello il lavoratore censurava la valutazione delle prove, specie del certificato SCICA e di alcuni documenti e testimonianze. In cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per erronea percezione del materiale probatorio e per mancata considerazione della documentazione prodotta; con il secondo deduceva omesso esame di fatti decisivi per non avere la Corte d'appello considerato due documenti depositati nelle note difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul certificato SCICA e sulle testimonianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura relativa alla produzione documentale era infondata perché quei documenti erano stati prodotti tardivamente, in violazione delle preclusioni istruttorie del rito del lavoro. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la mancata considerazione di elementi istruttori non integra, di per sé, l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti di legge, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a prudente apprezzamento; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia violato le regole legali di valutazione della prova; non è consentito trasformare in vizio di legittimità una richiesta di diversa lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 414 c.p.c.

    La produzione documentale tardiva è colpita dalle preclusioni del rito del lavoro e non può essere utilmente valorizzata dal giudice di merito.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice di merito utilizzi prove non introdotte dalle parti, violi il regime delle prove legali o attribuisca valore di prova legale a elementi liberamente apprezzabili; non è invece deducibile per contestare la mera ponderazione delle risultanze istruttorie.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né una rilettura delle testimonianze e dei documenti già esaminati dal giudice di merito.
  • Nel rito del lavoro la produzione documentale deve rispettare le preclusioni processuali: la documentazione tardivamente introdotta non può fondare una censura di omesso esame o di erronea valutazione della prova.
  • L'omesso esame di un elemento istruttorio non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo, quando la doglianza mira in realtà a criticare la selezione e la ponderazione delle prove compiute dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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