Cassazione Penale, Sentenza n. 5954/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge in materia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il ricorrente contestava la valutazione della Corte di appello circa la non estinzione per prescrizione del reato indicato al capo A) nonostante la contestazione della recidiva qualificata (art.99, comma 4). Nel dettaglio si discuteva la corretta applicazione del regime previsto dall'art.63, comma 4 c.p. per due aggravanti ad effetto speciale (art.625 n.2 e recidiva qualificata) e la conseguente determinazione della pena massima ai fini del computo del termine di prescrizione tra la sentenza di primo grado (14/11/2014) e quella di secondo grado (01/06/2023). Si chiedeva l'annullamento, senza rinvio per il capo A) per estinzione per prescrizione, e l'annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena residua per il capo B).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (furto aggravato art.624, 625 n.2 c.p.) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, avendo il termine massimo decorrente superato tra la sentenza di primo grado (14/11/2014) e quella di appello (01/06/2023) tenuto conto del regime sanzionatorio applicabile (art.63, comma 4 c.p.). Ha inoltre annullato con rinvio la sentenza con riferimento al capo B) (tentato furto artt.56, 624 nn.5 e 7 c.p.) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio residuo, non essendo possibile procedere direttamente alla rideterminazione della pena residua ai sensi dell'art.620 lett. l) c.p.p.
Norme richiamate
Individua il reato di furto; utilizzato per qualificare il capo A) e il capo B) (tentato furto) ai fini della determinazione del quadro sanzionatorio.
Aggravante speciale applicata al furto (capo A); considerata la circostanza più grave nella determinazione della pena ai sensi dell'art.63, comma 4 c.p.
Disciplina del tentativo, applicata al capo B) per la valutazione del trattamento sanzionatorio relativo al tentato furto.
Recidiva qualificata (reiterata, specifica ed infraquinquennale) contestata; rilevante nel calcolo della pena ma, in presenza di ulteriori aggravanti ad effetto speciale, va combinata secondo art.63 comma 4.
Regime di cumulazione per aggravanti ad effetto speciale: si assume la circostanza più grave come base e si aggiungono gli aumenti di un terzo per le altre aggravanti; applicata per determinare la pena massima ai fini della prescrizione.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del motivo di ricorso indicati nel capo; richiamato come limite della deduzione in cassazione.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'impossibilità di procedere in Cassazione alla rideterminazione della pena residua per la contestazione non annullata; per tale motivo la Corte ha disposto il rinvio per la ricalcolazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando sono contestate più aggravanti ad effetto speciale si applica l'art.63, comma 4: si prende la circostanza più grave come base e si applica l'aumento di un terzo per le altre, per determinare la pena massima utile anche ai fini del termine di prescrizione.
- Il decorso del termine di prescrizione va valutato sulla pena massima risultante dall'applicazione delle aggravanti pertinenti; se il termine massimo decorre oltre la pronuncia di appello il reato può estinguersi per prescrizione anche se è stata contestata la recidiva qualificata.
- Tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado il calcolo dei termini di prescrizione è cruciale: atti interruttivi possono riaprire i termini, ma se il periodo effettivo supera il termine massimo la prescrizione opera.
- Se la Cassazione annulla per prescrizione una delle imputazioni, non sempre può procedere direttamente alla rideterminazione della pena residua relativa alle altre imputazioni: in tal caso rinvia al giudice di merito per la ricalcolazione.
- La contestazione della recidiva qualificata non esclude automaticamente l'operatività della prescrizione: conta l'effettiva misura della pena complessiva dopo corretta applicazione delle regole di cumulazione delle aggravanti.
- In impugnazioni proposte dalla Pubblica Accusa in materia di prescrizione il ricorso può avere esito favorevole quando il giudice di legittimità rileva errori nel calcolo della pena massima e, conseguentemente, del termine prescrizionale.
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