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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30160/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società nei confronti dell'istituto di credito presso cui la società intratteneva due conti correnti. La Corte d'appello di Roma aveva accolto l'appello della procedura, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando inefficaci numerose rimesse solutorie affluite nel periodo sospetto, con condanna della banca alla restituzione di oltre 6 milioni di euro. La banca ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) nullità della consulenza tecnica d'ufficio per uso di documenti non depositati e tardività della relativa eccezione; (2) nullità della sentenza per mancata considerazione del termine assegnato dal primo giudice per le eccezioni sulla CTU; (3) violazione degli artt. 198 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il ctu esaminato documenti non prodotti; (4) violazione dell'art. 67 l.fall. e dell'art. 2697 c.c. per avere la corte equiparato lo squilibrio finanziario allo stato di insolvenza; (5)-(7) vizi motivazionali e violazioni di legge sulla prova della scientia decoctionis, contestando il valore delle segnalazioni in Centrale Rischi, dei bilanci societari e della presunta conoscibilità dello stato di insolvenza da parte della banca; (8) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 67 l.fall. per ultrapetizione nella quantificazione delle rimesse revocatorie, avendo la corte dichiarato inefficaci anche rimesse non specificamente indicate nell'atto introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi sette motivi. In particolare ha affermato che il ctu, nei limiti del quesito, può acquisire documenti necessari anche oltre le allegazioni di parte; che la censura sulla CTU era comunque formulata come mera deduzione di documenti non prodotti e non come violazione del previo consenso; che la valutazione degli indici presuntivi della scientia decoctionis e la loro idoneità probatoria appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di fatti decisivi, qui non ricorrenti. Ha invece accolto l'ottavo motivo: nell'azione revocatoria di rimesse bancarie, ogni rimessa costituisce una distinta domanda fondata su un diverso fatto costitutivo; pertanto il giudice non può dichiarare inefficaci rimesse diverse da quelle specificamente indicate nell'atto introduttivo, perché ciò integra ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Le nullità relative devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi o al deposito dell'atto viziato; nel caso concreto, però, la Corte ha chiarito che la censura sulla CTU era comunque infondata nel merito.

  • art. 198 c.p.c.

    Nel giudizio contabile il consulente può esaminare anche documenti necessari alla risposta al quesito, nei limiti dell'incarico e del contraddittorio; il previo consenso delle parti rileva come possibile fonte di nullità relativa se violato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ha però rimesso alla valutazione del giudice di merito l'apprezzamento degli indizi e delle prove presuntive.

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    Per l'azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie occorre la prova dei presupposti soggettivo e oggettivo; ogni rimessa revocanda deve essere specificamente dedotta.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza denunciato in cassazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è ristretto all'omesso esame di fatti storici decisivi, non alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha accolto la doglianza se non per il profilo di ultrapetizione finale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre la domanda; nella revocatoria di rimesse bancarie non può dichiarare inefficaci rimesse non specificamente dedotte nell'atto introduttivo.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartengono alla valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento salvo omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Il consulente tecnico d'ufficio, quando operi nei limiti del quesito e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti necessari alla risposta anche se non prodotti dalle parti, purché non venga superato il perimetro dell'incarico e non si alteri la disciplina delle nullità relative.
  • Le censure sulla nullità dell'attività del consulente devono essere tempestive e, soprattutto, devono colpire la specifica violazione dedotta; non è sufficiente lamentare genericamente l'uso di documenti non depositati se non si deduce in concreto la mancanza del previo consenso quando esso sia richiesto.
  • La valutazione degli indizi ai fini della prova della scientia decoctionis, compresa la verifica della loro gravità, precisione e concordanza, appartiene al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, se la censura mira solo a ottenere una lettura diversa del materiale probatorio.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto rimesse bancarie, ogni rimessa costituisce un autonomo fatto costitutivo della domanda; perciò il giudice non può dichiarare inefficaci rimesse diverse da quelle specificamente indicate nell'atto introduttivo, pena ultrapetizione.
  • La domanda di revoca di rimesse bancarie non può essere ampliata in corso di causa fino a ricomprendere altri versamenti non allegati originariamente, neppure se l'importo complessivo rientra nel petitum quantitativo iniziale.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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