Cassazione Penale, Ordinanza n. 19988/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata per evasione ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Dalla motivazione emerge che, pur ammettendo il fatto di evasione, l'appellante aveva contestato in modo generico e assertivo la sentenza di primo grado sia quanto all'accertamento dei fatti sia quanto al trattamento sanzionatorio, senza indicare critiche puntuali alle ragioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso in cassazione mirava quindi a censurare la dichiarata inammissibilità dell'appello, ma la Corte ha rilevato la mancanza di specificità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello fosse già correttamente dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, perché l'impugnante non aveva formulato rilievi critici puntuali e argomentati contro le ragioni di fatto e di diritto della decisione di primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
individua il delitto di evasione, reato per il quale era stato promosso il giudizio
richiamato in via implicita dalla giurisprudenza sulla inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di impugnazione
richiamato in via implicita come parametro della specificità dei motivi di impugnazione
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non contengono rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle rationes decidendi della sentenza o dell'ordinanza impugnata.
- L'onere di specificità dei motivi cresce in proporzione alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato: più la decisione è analitica, più deve esserlo la critica dell'impugnante.
- La mera contestazione generica e assertiva dell'accertamento dei fatti o del trattamento sanzionatorio non soddisfa l'onere di specificità e conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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