Cassazione Civile, Ordinanza n. 30211/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di revisione)
La controversia
Un investitore conveniva davanti al Tribunale di Modena la banca successore dell’emittente dei titoli e la società di revisione che aveva certificato i bilanci dell’emittente, chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall’azzeramento delle azioni e degli altri titoli detenuti. Deduceva, nei confronti della banca, violazioni degli obblighi informativi, di diligenza e buona fede nell’intermediazione finanziaria; nei confronti della società di revisione, responsabilità extracontrattuale per gli inadempimenti nella revisione e certificazione dei bilanci. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di imprese di Milano, ritenendo operante la vis attractiva della domanda contro il revisore e la connessione tra le domande. Il ricorrente impugnava tale ordinanza con tre motivi: 1) contestava l’applicazione dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, sostenendo che la domanda contro il revisore fosse solo subordinata e che la causa principale contro la banca potesse essere decisa autonomamente; 2) contestava l’individuazione della Sezione specializzata di Milano, sostenendo che dovesse operare il foro del consumatore o, comunque, la Sezione specializzata di Bologna; 3) chiedeva la riforma della condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Modena e la attrazione della controversia nella competenza della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Milano, perché la domanda contro la società di revisione rientra nella competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata e, per la connessione qualificata con la domanda contro la banca, attrae anche la causa connessa. Ha inoltre escluso che il foro del consumatore potesse prevalere sulla competenza speciale del giudice d’impresa. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
Richiamato come fondamento della pretesa responsabilità extracontrattuale della società di revisione nei confronti del terzo danneggiato.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003
Attribuisce alla Sezione specializzata in materia di impresa la competenza funzionale inderogabile sulle azioni di responsabilità contro il soggetto incaricato della revisione contabile per danni da inadempimenti o illeciti verso la società e verso i terzi danneggiati.
art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003
Prevede la competenza della Sezione specializzata anche per le cause che presentano ragioni di connessione con quelle di cui ai commi precedenti, con effetto attrattivo sulla domanda connessa.
Richiamato per affermare che la domanda contro la banca, considerata isolatamente, rientrerebbe nella cognizione del tribunale ordinario.
Usato per la precisazione/riformulazione del thema decidendum nelle memorie di parte attrice.
Richiamato per escludere che il giudice potesse ignorare la subordinazione espressa della domanda contro il revisore, ma la Corte conferma comunque l’attrazione per connessione.
Richiamato ai fini del criterio della competenza territoriale in base alla sede della convenuta società di revisione.
Richiamato ai fini della competenza territoriale in base alla sede della convenuta società di revisione.
Richiamato come criterio territoriale ulteriore per il luogo in cui è sorta l’obbligazione.
Richiamato per indicare che l’obbligazione risarcitoria non avente ad oggetto un credito liquido ed esigibile va adempiuta al domicilio del debitore.
Richiamati dal tribunale per descrivere la connessione tra le domande; la Corte conferma la rilevanza della connessione qualificata ai fini dell’attrazione.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento proposta contro il soggetto incaricato della revisione contabile rientra nella competenza funzionale inderogabile della Sezione specializzata in materia di impresa, anche quando il terzo danneggiato non agisca in qualità di socio ma come investitore o cliente.
- Quando una domanda di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa è connessa a un’altra domanda devoluta a giudice diverso, la Sezione specializzata può attrarre anche la causa connessa se la connessione è qualificata e rilevante per la decisione unitaria della controversia.
- La competenza speciale della Sezione specializzata in materia di impresa prevale sul foro del consumatore, che ha natura territoriale esclusiva ma non inderogabile in presenza di una disciplina speciale successiva che preveda un espresso effetto attrattivo.
- Ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente sulla domanda verso il revisore, si deve avere riguardo alla posizione del revisore convenuto; sono irrilevanti le eventuali regole territoriali applicabili ad altre domande contro soggetti diversi nello stesso giudizio.
- La qualificazione di una domanda come principale o subordinata non impedisce, di per sé, l’operatività della competenza speciale quando la domanda subordinata appartiene alla competenza inderogabile della Sezione specializzata e la connessione con l’altra domanda è tale da richiedere un esame coordinato.
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