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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32045/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Nel 2018 alcuni creditori intimarono ad un debitore il pagamento di una somma in forza di una sentenza del Tribunale. Il debitore propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'assenza della formula esecutiva nella copia della sentenza posta a fondamento del precetto, chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione, la trasmissione della querela di falso e la declaratoria di nullità del titolo esecutivo. Il Tribunale qualificò la controversia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarò l'opposizione inammissibile per carenza di interesse, ritenne nuove e quindi inammissibili alcune domande introdotte successivamente e condannò l'opponente alle spese e per responsabilità processuale aggravata. In cassazione il debitore denunciò: nullità della sentenza per asserita mancata lettura del dispositivo in udienza e mancato deposito del verbale; omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta sentenza d'appello che avrebbe caducato il titolo; errata qualificazione dell'opposizione come ex art. 617 anziché ex art. 615 c.p.c.; motivazione apparente/contraddittoria e incompetenza del giudice monocratico sulla querela di falso; erronea declaratoria di inammissibilità delle domande sulla falsità ideologica e sul risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato, dichiarando alcuni motivi inammissibili e altri infondati, perché la doglianza sulla formula esecutiva riguardava un vizio formale della copia e non l'esistenza del titolo, l'azione ex art. 617 richiede un concreto pregiudizio difensivo, la questione di falso diveniva irrilevante e le domande nuove introdotte oltre il thema decidendum erano inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetti di specificità e autosufficienza; ha ritenuto manifestamente infondato il terzo perché la mancanza della formula esecutiva sulla copia della sentenza, se presente sull'originale, integra un vizio formale del precetto o della sua notificazione, deducibile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., peraltro sanabile per raggiungimento dello scopo; ha ritenuto infondato il quarto motivo sulla querela di falso, perché la decisione sulla rilevanza spetta al giudice istruttore e, una volta dichiarata l'opposizione inammissibile, la questione era irrilevante; ha ritenuto il quinto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, confermando che nelle opposizioni esecutive non possono introdursi con successivi atti domande nuove che eccedano l'emendatio del ricorso introduttivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di tutti i resistenti, in solido, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la controversia non era configurabile nei termini prospettati dall'opponente.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione riguardante la regolarità formale del titolo o del precetto, inclusa la mancanza della formula esecutiva sulla copia quando essa sia presente sull'originale, va ricondotta a questa norma.

  • art. 615 c.p.c.

    si applica alle contestazioni che mettono in discussione l'esistenza o l'idoneità astratta del titolo esecutivo, non ai meri vizi formali della copia o della notificazione.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti processuali rilevanti; la mancanza di trascrizione del verbale di udienza ha reso inammissibile il primo motivo.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    il vizio formale della formula esecutiva risulta sanato per raggiungimento dello scopo quando il debitore abbia comunque avuto piena conoscenza dell'intimazione.

  • art. 222 c.p.c.

    la valutazione sulla rilevanza della querela di falso spetta al giudice istruttore.

  • art. 225 c.p.c.

    solo se il falso è ritenuto rilevante la questione deve essere rimessa al collegio.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    richiamato per affermare l'inammissibilità delle domande nuove introdotte successivamente, oltre il perimetro dell'atto introduttivo.

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità processuale aggravata è stata confermata nei limiti di censurabilità consentiti in cassazione.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    fondano il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e di assicurare la ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo al contributo unificato aggiuntivo quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Le contestazioni che riguardano l'esistenza o l'idoneità astratta del titolo esecutivo appartengono all'opposizione all'esecuzione, mentre quelle relative alla regolarità formale del titolo, della copia o del precetto rientrano nell'opposizione agli atti esecutivi.
  • La mancanza della formula esecutiva sulla copia del titolo, se la formula è presente sull'originale, è un vizio formale della spedizione/notifica e non incide sull'esistenza del titolo; la relativa opposizione è ammissibile solo se il deducente alleghi uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
  • Il vizio formale del titolo o del precetto può risultare sanato per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell'atto intimato.
  • Nelle opposizioni esecutive il thema decidendum resta vincolato ai fatti e alle domande dedotti nell'atto introduttivo; domande aggiunte successivamente che introducano fatti costitutivi nuovi sono inammissibili.
  • La valutazione sulla rilevanza della querela di falso spetta al giudice istruttore e la rimessione al collegio è necessaria solo se l'incidente è ritenuto rilevante ai fini della decisione principale.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che non rispettino l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, in modo da consentire il controllo della Corte senza ricercare autonomamente negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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