Cassazione Penale, Sentenza n. 41585/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di appello per avere assolto Antonio e Salvatore Ammendola e la Immobiliare Sisa s.r.l. dalle accuse di riciclaggio e per la revoca delle confische, sostenendo che le somme movimentate provenivano da reati tributari e che il riciclaggio può sussistere anche quando le operazioni avvengono in forme diluite o prima della formale consumazione del delitto presupposto. I difensori di Sergio Ammendola hanno articolato plurime censure contro condanne per associazione per delinquere, bancarotta e reati tributari: nullità per omessa valutazione di atti di appello, vizio nella ricostruzione della qualifica di amministratore di fatto, travisamento della prova, errori nel calcolo dell'imposta evasa, prescrizione, errata applicazione della recidiva e contestazioni sulla legittimità e proporzionalità delle confische.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale nella parte principale, confermando la fondatezza della valutazione di merito sui ricetti di riciclaggio e la conseguente revoca delle confische relative. Ha però accolto in parte i ricorsi di difesa: ha annullato senza rinvio le condanne, perché il fatto non sussiste, in favore delle società A.V. Carni s.r.l., A.M. Carni s.r.l. e Crio Carni s.r.l.; ha annullato senza rinvio la sentenza per Sergio Ammendola limitatamente ai capi G) e H) perché i reati si sono estinti per prescrizione; ha annullato con rinvio la pronuncia sulla recidiva e sulla confisca in relazione a Sergio Ammendola, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; ha rigettato il resto del ricorso di Sergio Ammendola e, complessivamente, ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. In definitiva, le principali statuizioni di condanna verso i soggetti e le società private sono state in gran parte confermate o confermate con correzioni, ma sono state accolte specifiche censure su prescrizione, su esclusione di responsabilità di alcuni enti e sulla necessità di riesaminare la recidiva e la confisca per Sergio Ammendola.
Norme richiamate
Il reato di riciclaggio presuppone un delitto presupposto effettivamente consumato che cronologicamente precede il momento consumativo del riciclaggio; non è configurabile se le operazioni attribuite si sono svolte prima della consumazione del reato presupposto salvo il caso di concorso nel reato, che qui la Corte ha ritenuto per alcuni imputati
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione)
I reati tributari contestati sono stati valutati come reati presupposto per il riciclaggio; la Corte ha sottolineato che la consumazione formale del reato tributario e il relativo termine temporale sono rilevanti per la configurazione del riciclaggio
Richiamato nelle discussioni come norma sanzionatoria tributaria; la difesa e la Pubblica accusa hanno invocato diverse interpretazioni sulla tempestività e sulla natura delle condotte evasive
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Per la configurazione dell'associazione occorre una organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi e un accordo durevole finalizzato alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti; la Corte di merito ha motivato la responsabilità di Sergio Ammendola in questi termini
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (occultamento documenti contabili)
Valutata in connessione con i reati fallimentari e tributari; la Corte ha esaminato la consegna della documentazione e il profilo dell'elemento soggettivo nella determinazione della responsabilità
art. 24-ter d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità degli enti)
La responsabilità degli enti non può essere fondata indirettamente su reati che non rientravano nel catalogo di rilevanza al tempo dei fatti; la Cassazione ha annullato le statuizioni civico-amministrative delle società coinvolte perché il reato associativo non poteva essere utilizzato come base per la responsabilità degli enti nei termini adottati dalla Corte d'appello
art. 19 d.lgs. n. 231/2001 (confisca del profitto)
Il profitto confiscabile si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione dal reato presupposto; la Cassazione ha richiamato il principio che non è possibile recuperare profitti per reati non pertinenti al soggetto collettivo
Sez. U, n. 13783 del 26/11/2024, Massini (giurisprudenza della Corte di cassazione)
La giurisprudenza ha chiarito che la confisca diretta di somme di danaro è possibile soltanto se provato il nesso causale tra la somma e il reato; in assenza di tale nesso la confisca va qualificata come per equivalente e la quantificazione del profitto individuale va determinata nel contraddittorio
Massime di principio
- Riciclaggio: per affermare il reato è necessario che il delitto presupposto sia stato effettivamente consumato e sia cronologicamente anteriore alle operazioni di sostituzione o trasferimento, salvo che l imputato abbia concorso nel reato presupposto; la semplice apertura o messa a disposizione di conti correnti non è di per sé sufficiente senza prova della conoscenza e della destinazione illecita dei fondi
- Prescrizione: quando sussistono dubbi o omissioni nella valutazione di impugnazioni relative a reati prescritti, la Cassazione può annullare senza rinvio per i capi estinti per prescrizione; questioni non esaminate in appello riguardo a motivi di prescrizione possono portare ad annullamento limitato
- Associazione per delinquere: occorre prova di un'organizzazione seppure minima e di un programma criminoso comune e durevole; rapporti familiari o società ripetute non bastano se non dimostrano struttura e coordinamento criminale
- Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001): non è possibile fondare la responsabilità dell'ente su reati che non erano nella "lista" pertinente al tempo dei fatti o su reati fine che non abbiano prodotto un vantaggio causale e immediato per l'ente; l'accertamento del vantaggio deve essere specifico
- Confisca di denaro: dalla giurisprudenza emergono due princìpi chiave: la confisca diretta richiede prova del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato; in caso di concorso nei reati la quantificazione del profitto spettante a ciascun concorrente deve essere provata nel contraddittorio, e solo in mancanza è ammessa una ripartizione equa
- Irregolarità processuali e omissioni nella valutazione degli atti di appello: la mancata considerazione di atti di impugnazione rilevanti può determinare l annullamento parziale della sentenza; il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento con rinvio quando la Corte territoriale non ha esaminato censure decisive come la recidiva o questioni decisive per la determinazione delle pene e delle misure ablative
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