Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35835/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva respinto la richiesta del condannato di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge n. 354/1975, concedendogli invece la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, della stessa legge. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul diniego dell’affidamento in prova, sostenendo che il Tribunale avesse attribuito peso decisivo alla gravità della bancarotta fraudolenta e al danno di svariati milioni di euro non risarcito, senza adeguata considerazione della risalenza dei fatti al 2013/2014, dell’unicità della vicenda giudiziaria, dell’età superiore a settant’anni, dell’assenza di recidiva e del percorso di revisione critica intrapreso. Ha inoltre contestato la valorizzazione del mancato risarcimento, assumendo che il debito fosse irrisolvibile, e della gestione di fatto di un’attività nello stesso settore, senza spiegazione del concreto rischio di reiterazione né valutazione della possibilità di neutralizzarlo con prescrizioni. Con il secondo motivo ha censurato la prescrizione, imposta per la detenzione domiciliare, di non fare accedere al luogo di esecuzione persone estranee ai familiari conviventi, ritenendola eccessivamente afflittiva perché vive solo e lesiva delle relazioni sociali e familiari. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione sulla medesima prescrizione, sostenendo che mancassero ragioni specifiche rapportate alle caratteristiche del caso, al reato, all’assenza di precedenti e di rapporti con soggetti pregiudicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittimo il diniego dell’affidamento in prova: per concedere una misura alternativa non bastano l’assenza di condizioni ostative o di elementi negativi, ma occorrono elementi positivi idonei a fondare una prognosi favorevole di emenda, risocializzazione e contenimento del rischio di recidiva. Il Tribunale aveva motivatamente considerato la gravità delle bancarotte fraudolente patrimoniale e documentale relative al fallimento di due società collegate riconducibili al condannato, l’entità di svariati milioni di euro del danno arrecato ai creditori e il mancato risarcimento; aveva inoltre valorizzato la gestione del negozio “Ultimoda” di Catania, formalmente intestato alla figlia ma, secondo le informazioni dell’U.E.P.E., non gestito da lei nell’ambito della sua effettiva attività lavorativa, traendone un persistente rischio di recidiva. Gli elementi favorevoli indicati dalla difesa erano stati considerati, ma ritenuti recessivi; essi giustificavano comunque la concessione della detenzione domiciliare, compatibile con le precarie condizioni di salute. Anche le censure sulla prescrizione di non ammettere estranei al luogo di detenzione sono state giudicate infondate, ai limiti dell’inammissibilità per genericità: non si confrontavano con la pericolosità sociale accertata, che giustificava la prescrizione. La decisione impugnata è rimasta quindi ferma.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

    L’affidamento in prova richiede una prognosi favorevole fondata su elementi positivi circa la prova e la prevenzione della recidiva; non è sufficiente la sola assenza di ostacoli legali o di indicazioni negative.

  • art. 47-ter, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354

    L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungi dall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita ad una motivazione viziata, come lamentato dalla difesa.

    La detenzione domiciliare può essere concessa anche quando non ricorrono le condizioni prognostiche per la misura più ampia dell’affidamento in prova; nel caso concreto la misura domiciliare è stata ritenuta compatibile con le condizioni di salute del condannato.

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    Evidente è, quindi, il carattere recessivo attribuito agli altri aspetti segnalati dal ricorrente nel primo motivo, di cui tiene conto il provvedimento e che giustificano la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, con cui risultano compatibili le sue precarie condizioni di salute.

    La valutazione delle condizioni personali favorevoli può condurre alla concessione della detenzione domiciliare pur senza giustificare l’affidamento in prova, in applicazione del principio di gradualità del trattamento.

  • art. 284 c.p.p.

    Lamenta la difesa che tale prescrizione sarebbe oltremodo afflittiva, tenuto conto che il soggetto abita da solo e che in tal modo sarebbe privato delle minime relazioni sociali e dei rapporti familiari costituzionalmente garantiti.

    La norma è richiamata dalla difesa, tramite il rinvio contenuto nell’art. 47-ter, in relazione alle prescrizioni della detenzione domiciliare; la Corte ritiene giustificata la prescrizione contestata in ragione della pericolosità sociale valorizzata dal Tribunale.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La concessione dell’affidamento in prova richiede elementi positivi che consentano una prognosi favorevole di evoluzione del condannato e di prevenzione della recidiva; la mera assenza di limiti ostativi o di precedenti elementi negativi non è sufficiente.
  • Nel valutare una misura alternativa, la gravità e la tipologia dei reati possono essere considerate, ma la prognosi deve concentrarsi soprattutto sulla condotta e sulla situazione del condannato successive ai fatti, verificando concretamente i sintomi di evoluzione positiva e le condizioni per il reinserimento sociale.
  • La mancata riparazione del danno e la condotta successiva al reato possono concorrere alla valutazione prognostica, insieme a elementi fattuali indicativi della persistenza di un rischio di recidiva; il giudice deve darne conto con motivazione ancorata a dati concreti.
  • Il giudice di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità formulati dagli organi di osservazione del condannato, ma deve considerare le informazioni riferite e valutarne la rilevanza rispetto alle finalità rieducative e alla pericolosità sociale.
  • La gradualità del trattamento consente di negare la misura alternativa più ampia e concederne una meno ampia quando gli elementi favorevoli non fondino una prognosi sufficiente per la prima, ma risultino compatibili con la seconda.
  • Le censure contro le prescrizioni della detenzione domiciliare non sono idonee a infirmare la decisione se non si confrontano con la motivazione che individua nella pericolosità sociale del condannato la ragione concreta della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.