Cassazione Civile, Ordinanza n. 06125/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex amministratore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 1129 c.c. presentato da due condomini-avvocati per la nomina di un nuovo amministratore di condominio. Nel ricorso venivano inserite espressioni ritenute offensive dall'ex amministratore, poiché si alludeva a irregolarità contabili e alla indebita appropriazione di denaro dal conto condominiale, con specifico richiamo alla vicenda di un assegno di euro 2.655,98. Il tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria dell'ex amministratore; la corte d'appello, invece, in riforma, aveva riconosciuto la diffamazione e condannato i due condomini al pagamento di euro 5.000, oltre spese. I ricorrenti hanno quindi impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2043, 2059, 2697 e 2729 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto provato il danno non patrimoniale all'onore e alla reputazione sulla base di presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti e per avere male interpretato la precedente sentenza che riguardava l'assegno; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere valorizzato correttamente la documentazione e la precedente sentenza sull'assegno; (3) violazione degli artt. 598 c.p. e 2043 c.c. per avere negato la scriminante del mero scopo difensivo e la pertinenza delle espressioni al giudizio di nomina dell'amministratore; (4) violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 per la liquidazione delle spese di lite ritenuta eccedente i parametri medi senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della corte d'appello sulla sussistenza della diffamazione e del danno reputazionale, osservando che le censure miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che vi fosse un errore percettivo nella lettura della documentazione sull'assegno, ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla scriminante difensiva perché investiva accertamenti di merito, e ha giudicato infondata la censura sulle spese, poiché la liquidazione si collocava entro i limiti tabellari applicabili e non richiedeva ulteriore motivazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il ricorso per la nomina giudiziale dell'amministratore è funzionale alla ricostituzione dell'organo amministrativo quando è vacante; le espressioni inserite nel ricorso devono essere valutate in rapporto alla pertinenza rispetto a tale finalità.
il danno da lesione dell'onore e della reputazione non è in re ipsa ma richiede la prova delle conseguenze dannose dell'illecito.
il pregiudizio non patrimoniale deve essere allegato e provato, anche tramite presunzioni.
la parte che invoca il risarcimento deve allegare e provare il danno; la prova può essere presuntiva.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito può fondare il proprio convincimento solo su indizi aventi adeguata capacità rappresentativa.
non è configurabile violazione se il giudice di merito ha valutato le prove ritualmente acquisite, senza travisamento percettivo.
la doglianza è infondata quando mira in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non un vero errore di percezione o applicazione della regola di giudizio.
la Corte osserva che l'esimente non opera nel processo civile; la motivazione della corte d'appello è comunque riconducibile ai criteri dell'art. 89 c.p.c.
le espressioni offensive non sono scriminate quando non sono inerenti all'oggetto della lite e risultano eccedenti rispetto alle esigenze difensive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile se manca un errore percettivo e la doglianza attacca la ricostruzione del fatto.
la liquidazione delle spese entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari è insindacabile in cassazione; la motivazione è necessaria solo per scostamenti ulteriori.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
l'attività svolta su una istanza incidentale, come quella di inibitoria, è rilevante ai fini della liquidazione dei compensi.
l'istanza di inibitoria trattata in corso di causa giustifica la considerazione della fase incidentale ai fini delle spese.
Massime di principio
- In tema di diffamazione civile, il danno all'onore e alla reputazione non si presume automaticamente dalla mera lesione dell'interesse protetto, ma deve essere allegato e dimostrato, anche mediante presunzioni fondate su elementi concreti quali diffusione dell'offesa, gravità dell'addebito e posizione sociale del danneggiato.
- La prova presuntiva è corretta solo se il fatto noto è specifico e gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'apprezzamento della pertinenza di espressioni potenzialmente offensive rispetto all'oggetto di un atto giudiziario e della loro eventuale eccedenza rispetto alle esigenze difensive è valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Le espressioni allusive a condotte penalmente rilevanti possono integrare diffamazione quando eccedano la finalità difensiva e prospettino come vero un fatto non riscontrato, specie se il destinatario è riconoscibile in relazione a una specifica vicenda concreta.
- La liquidazione delle spese processuali entro i parametri tabellari minimi e massimi del decreto ministeriale applicabile è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazione ulteriore; la motivazione diventa necessaria solo per scostamenti ulteriori dai valori tabellari.
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