Cassazione Civile, Ordinanza n. 41499/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la domanda possessoria e ordinato il ripristino del passaggio ostacolato dalla realizzazione del muro. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio possessorio promosso da proprietari di un fondo e di un fabbricato-site villetta con terreno, che lamentavano di aver utilizzato per anni un passaggio di accesso alla loro proprietà attraverso un cancello posto lungo un tracciato confinante e di esserne stati privati quando la proprietaria del fondo limitrofo avrebbe chiuso il cancello e successivamente realizzato un muro che rendeva impercorribile uno dei varchi. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di reintegra per difetto di prova del possesso; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo provato l'esercizio del passaggio e lo spoglio, e disponendo il ripristino dello stato dei luoghi. Con il ricorso per cassazione gli eredi della soccombente hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda relativa alla demolizione del muro e al ripristino del passaggio era stata introdotta solo nelle memorie ex art. 184 c.p.c. come domanda nuova, oltre i limiti del chiesto; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse considerato il riconoscimento, da parte degli avversari, dell'esistenza di un lucchetto arrugginito e del mancato uso del percorso da tempo; 3) travisamento della prova ex art. 360, n. 5 c.p.c., per asserita errata lettura delle deposizioni testimoniali, ritenute tra loro contrastanti quanto al periodo di utilizzo del passaggio e alle caratteristiche del muro. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, confermando che la specificazione delle modalità dello spoglio e delle opere che lo hanno determinato, quando resta ferma la medesima pretesa possessoria sullo stesso bene, non integra domanda nuova; che il motivo ex art. 360, n. 5 non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la circostanza risulta espressamente valutata e motivatamente esclusa dalla corte territoriale; e che il travisamento della prova è configurabile solo in caso di percezione erronea del contenuto oggettivo della prova, non quando si contesti la scelta valutativa delle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non è violato quando, nel giudizio possessorio, si specifichino ulteriori modalità dello spoglio o opere che ne costituiscono l'estrinsecazione, restando fermo il medesimo bene e la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio
nel testo applicabile ratione temporis consente la deduzione di allegazioni che specifichino le modalità dello spoglio, se collegate alla domanda possessoria originaria
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
il vizio è inammissibile quando il motivo mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove già considerate dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. 1391/1968
la specificazione di ulteriori opere o comportamenti che rappresentino lo spoglio non integra domanda nuova nel possessorio
Cass. 11369/2019
il mutamento di modalità, limiti o titolo giustificativo del possesso o dello spoglio non equivale di per sé a nuova domanda
Cass. S.U. 12310/2015
la modificazione di petita e causa petendi è ammessa se resta connessa alla vicenda sostanziale e non pregiudica il contraddittorio
Cass. 10749/2015
per il travisamento della prova occorre indicare un dato processuale oggettivo e incompatibile con l'informazione probatoria utilizzata in sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio possessorio, non costituisce domanda nuova la specificazione in corso di causa delle modalità concrete dello spoglio o delle opere che lo hanno determinato, quando la pretesa resta riferita al medesimo bene e alla medesima vicenda sostanziale originariamente dedotta.
- La domanda nuova ricorre solo se viene introdotto un bene diverso o una controversia eccedente i limiti oggettivi della pretesa originaria; la mera precisazione delle modalità di aggressione del possesso integra invece una modificazione consentita.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza invocata dal ricorrente sia stata già presa in considerazione e disattesa con motivazione dal giudice di merito.
- In cassazione il travisamento della prova è configurabile solo se si denuncia una erronea percezione del contenuto oggettivo del mezzo istruttorio; non è ammissibile usarlo per ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove o per sovrapporre una diversa lettura delle deposizioni.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere trasformata in un terzo grado di merito volto a riesaminare il peso delle risultanze istruttorie, se la decisione impugnata contiene una motivazione coerente e non illogica.
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