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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36188/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti contro la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il procedimento riguarda un imputato ritenuto responsabile dal Giudice di pace di Perugia del reato di percosse e la cui condanna è stata confermata dal Tribunale di Perugia in sede di appello. Il ricorso per cassazione era articolato su due censure: da un lato la dedotta carenza di motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 581 c.p.; dall'altro la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che entrambe le doglianze erano manifestamente infondate, poiché il giudice di appello aveva fornito motivazione adeguata su tutti i profili contestati.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.

    norma richiamata dal ricorrente quale parametro della contestazione relativa alla sussistenza del reato, ma la Corte non entra nel merito perché rileva l'infondatezza manifesta delle censure

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze manifestamente infondate e il giudice di merito ha già fornito motivazione adeguata sui punti contestati.
  • La dedotta carenza di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia affrontato in modo sufficiente e coerente sia la sussistenza del reato sia il trattamento sanzionatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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