Cassazione Penale, Ordinanza n. 09376/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/05/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso articolava tre motivi: il primo contestava il giudizio di responsabilità ma è stato ritenuto composto da censure di merito, meramente confutative e riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale; il secondo riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio, ma la sentenza impugnata è stata giudicata sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; il terzo deduceva l'assenza di unicità del disegno criminoso, insistendo sulla sola contiguità temporale delle condotte, senza confrontarsi criticamente con la motivazione d'appello che valorizzava l'eterogeneità delle condotte e la diversità dei soggetti agenti in concorso con il prevenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era una critica in fatto non consentita in sede di legittimità, il secondo era infondato perché la motivazione sulla pena era adeguata, e il terzo era generico e confutativo, non confrontandosi con la ratio della sentenza impugnata sull'insussistenza della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato indirettamente in relazione al tema dell'unicità del disegno criminoso e della continuazione, ritenuta insussistente in base alla diversità delle condotte e dei concorrenti.
Fondamento della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria consegue solo se il ricorrente ha proposto l'impugnazione senza essere privo di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del merito o in una confutazione generica della motivazione di merito, se la sentenza impugnata abbia già esaminato e disatteso i medesimi rilievi con argomenti non illogici.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio non può fondare l'annullamento quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e coerente e abbia considerato le deduzioni difensive.
- La deduzione dell'unicità del disegno criminoso richiede un confronto critico con la motivazione di merito; la sola contiguità temporale delle condotte non basta, da sola, a dimostrare la continuazione se la sentenza evidenzia eterogeneità delle condotte e diversità dei concorrenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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