Cassazione Civile, Ordinanza n. 05659/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
Una proprietaria di un appartamento sottostante conveniva in giudizio i proprietari di due appartamenti soprastanti per ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato al proprio immobile da lavori di ristrutturazione eseguiti in uno degli appartamenti superiori da precedenti proprietari. Sosteneva di aver subito un pregiudizio patrimoniale, in particolare l'impossibilità di locare il proprio appartamento, e chiedeva anche il rimborso di una quota delle spese sostenute per sondaggi tecnici nella propria proprietà, eseguiti in vista dei lavori di riparazione. I convenuti chiedevano il rigetto e proponevano domanda riconvenzionale per i danni asseritamente causati dal comportamento ostruzionistico della controparte, che avrebbe impedito la messa in sicurezza e l'utilizzo degli immobili. Il Tribunale rigettava la domanda attrice e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello riformava, accoglieva il rimborso della quota di sondaggi, respingeva la riconvenzionale e regolava le spese in parte compensate. I ricorrenti censuravano la decisione per violazione degli artt. 1123 e 1125 c.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sul riparto delle spese dei lavori preliminari, sostenendo che l'incarico fosse stato conferito solo dalla controparte, che non vi fosse un progetto condiviso e che il criterio di riparto dovesse essere diverso; inoltre deducevano omesso esame di fatti decisivi; con il terzo motivo denunciavano la violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. in punto di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito ma ha ritenuto che il ricorso dovesse essere trasmesso alla Seconda Sezione civile per competenza tabellare. La pronuncia non contiene, nel testo disponibile, una definizione finale del ricorso nel merito; emerge però che il Collegio ha ravvisato una questione interpretativa rilevante sull'art. 1125 c.c., relativa al criterio di riparto delle spese quando vi siano più immobili soprastanti. Il testo fornito si interrompe prima dell'esito finale della trasmissione o dell'eventuale decisione definitiva.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in tema di riparto delle spese; la sua applicazione è contestata in relazione ai lavori preliminari.
La Corte segnala una significativa questione interpretativa sul criterio di eguale riparto delle spese nei casi di plurimi immobili sovrastanti, da intendersi, secondo il dubbio prospettato, per numero dei cespiti oppure per metà tra sottostante e soprastanti.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo e discusso.
Richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.
Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la disciplina delle spese; dal testo non emergono ulteriori specificazioni.
Massime di principio
- Quando si controverte sulla ripartizione delle spese relative a interventi che interessano porzioni immobiliari sovrapposte, il problema interpretativo centrale è individuare il criterio di riparto applicabile in presenza di più unità sovrastanti rispetto a quella sottostante.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti, potenzialmente idoneo a determinare un esito diverso della controversia.
- La censura sulla regolazione delle spese di lite deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e con i presupposti normativi della compensazione e della soccombenza.
- Quando un intervento tecnico preliminare è posto a base di una pretesa di rimborso, la controversia può ruotare sulla individuazione del soggetto che abbia effettivamente conferito l'incarico e sul criterio di imputazione dei costi tra i soggetti interessati.
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