Cassazione Penale, Sentenza n. 11980/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per tentato omicidio sostenendo: 1) vizio nella valutazione probatoria e nella motivazione circa l'elemento soggettivo, deducendo che la versione della persona offesa non può essere ritenuta più attendibile rispetto a quella di altro testimone (che non avrebbe udito le minacce in wolof) e che la condotta sarebbe stata impulsiva e riconducibile a lesioni e non a tentato omicidio; 2) errata esclusione dell'attenuante della provocazione ai sensi dell'art. 62 n. 2 c.p., poiché l'aggressione dell'imputato sarebbe stata reazione allo stato di ira determinato dalle lesioni subite nella colluttazione precedente e vi sarebbe correlazione causale fra fatto ingiusto e reazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la preferenza per le dichiarazioni della persona offesa, avvalorate da riscontri oggettivi (certificati medici, consulenza medico-legale, filmati delle telecamere e dichiarazioni di altri testimoni). La gravità e le modalità dell'aggressione (uso di un coltello di circa 30 cm, inseguimento, colpi inferti alle spalle e a zone vitali con lacerazioni della milza e del rene, emorragia interna, necessità di toracentesi e trasfusioni) consentono di desumere il dolo diretto alternativo necessario per il tentato omicidio; non è richiesta la volontà specifica di uccidere ma la consapevole volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare la morte con alto grado di probabilità. Quanto all'attenuante della provocazione, è stata esclusa perché l'imputato aveva iniziato la lite, si era allontanato, si era armato e aveva poi posto in essere una reazione macroscopicamente sproporzionata rispetto all'offesa subita; inoltre la provocazione reciproca o l'iniziativa dell'imputato escludono l'attenuante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti al sindacato in Cassazione: controllo sulla congruità e logicità della motivazione, senza sostituirsi al giudizio di merito sulla valutazione delle prove salvo carenza manifesta di motivazione o illogicità.
Norma sostanziale che definisce l'omicidio; richiamata per distinguere la fattispecie di tentato omicidio e per il confronto con l'elemento soggettivo richiesto.
Richiamati in relazione all'elemento soggettivo (dolo) e alle cause di giustificazione/concorsi di reato; il ricorso sosteneva errata applicazione ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del dolo diretto alternativo.
Riferito dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto in lesioni; la Corte ha ritenuto invece che i fatti e le modalità dimostrassero il tentato omicidio.
Attenuante della provocazione; esclusa perché l'imputato aveva iniziato la condotta violenta, vi era sproporzione macroscopica tra offesa e reazione e/o provocazione reciproca, elementi che rendono inapplicabile l'attenuante.
Richiamato in tema di omessa pubblicazione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento (protezione dei dati personali).
Massime di principio
- In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento per mera diversa valutazione delle prove: occorre dimostrare carenza o illogicità manifesta della motivazione dei giudici di merito.
- Il dolo per il reato di tentato omicidio può essere desunto da indici oggettivi quali l'uso di un'arma pericolosa, la direzione e la reiterazione dei colpi, l'attacco alle spalle o a zone vitali e le gravi conseguenze fisiche; non è necessaria la dimostrazione di una specifica finalità di uccidere.
- L'attenuante della provocazione (art. 62 n.2 c.p.) richiede un nesso causale tra fatto ingiusto e reazione e non è applicabile quando l'agente ha dato origine al fatto ingiusto, vi è provocazione reciproca o la reazione è macroscopicamente sproporzionata rispetto all'offesa subita.
- Prove oggettive (referti medici, consulenze medico-legali, filmati, riscontri tra dichiarazioni) rafforzano la credibilità della vittima e possono prevalere su testimonianze discordanti, purché la motivazione espliciti la logica del preferimento.
- Per una valida istanza di riqualificazione del fatto in sede di impugnazione è necessario indicare profili di illegittimità nella valutazione del fatto o errori di diritto non superabili dal normale apprezzamento del merito.
Testo integrale
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