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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17448/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società creditrice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una persona fisica per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di un fabbricato sito in comune di Oricola, bene che risultava gravato da iscrizione ipotecaria e da pignoramento iniziato da un istituto bancario. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto un solo motivo, qualificato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo di avere invano chiesto l'ammissione di mezzi istruttori, in particolare della prova testimoniale, e di avere contestato la produzione documentale dell'istituto bancario intervenuto volontariamente nel giudizio di merito, perché effettuata oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la mancata ammissione di una prova testimoniale, evenienza che non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; dall'altro lato, ha osservato che ricorreva una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente preclusione della doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi, non essendo state evidenziate differenze nella ratio decidendi tra primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare la mancata ammissione o valutazione di singoli mezzi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il modo in cui è stato dedotto nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone l'onere di depositare gli atti e i documenti necessari a supporto della censura di legittimità.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della causa.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la tardività della produzione documentale della controparte nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omissione di pronuncia su singole prove o istanze istruttorie.
  • Per proporre utilmente la censura di omesso esame, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, la fonte da cui risulta, la sua deduzione nel processo e la sua decisività.
  • In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il giudice d'appello ha deciso sulla base del medesimo impianto argomentativo del primo giudice sui fatti principali della causa.
  • La mera aggiunta, da parte del giudice d'appello, di argomenti ulteriori o rafforzativi non esclude la doppia conforme quando la ratio decidendi resti sostanzialmente identica nei due gradi.
  • La contestazione della tardività di una produzione documentale non può essere veicolata, in cassazione, come omesso esame di un fatto decisivo se la doglianza in concreto attiene alla gestione delle prove e non all'omesso apprezzamento di un fatto storico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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