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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34928/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna pronunciata in rito abbreviato, deducendo: assenza di prove circa la responsabilità individuale e la violenza/minaccia necessaria per l'impossessamento del telefono; erronea e contraddittoria motivazione sul piano della dosimetria della pena; mancata esclusione o errata valutazione di aggravanti e attenuanti (in particolare l'esclusione dell'art. 62, n.4 c.p.); per Youssefi, richiesta di diversa qualificazione del reato (art. 393 c.p.) e dedotta minor rilevanza del suo ruolo nel concorso, con conseguente diversa applicazione dell'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, reiterativi e generici, rilevando che i ricorrenti si limitano a riproporre in sede di legittimità censure già proposte e motivatamente respinte in appello. La Corte ha ritenuto adeguata e persuasiva la motivazione della Corte di appello che ha ricostruito la dinamica della rapina, i ruoli e gli elementi di riscontro, nonché la valutazione sulla dosimetria della pena e sull'esclusione dell'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per configurare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provato il concorso organizzato e la ripartizione dei ruoli tra i partecipanti

  • art. 628, comma 3, cod. pen.

    art. 628, comma 3, cod. pen.

    Norma relativa alla rapina aggravata: la Corte ha confermato che il fatto integra la fattispecie aggravata così come contestata

  • art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n.1, cod. pen.

    art. 629 comma secondo in relazione all'art. 628 comma terzo n.1 cod. pen.

    Richiamata nella qualificazione e nel regime sanzionatorio applicabile alla condotta contestata in relazione alle specifiche aggravanti

  • art. 582 e art. 585 cod. pen.

    Richiamate come parti della valutazione complessiva delle condotte e delle fattispecie penali accertate (reati connessi alla sottrazione di beni e contestuale condotta violenta)

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante speciale prevista non è stata concessa perché la Corte ha ritenuto assenti i presupposti; la decisione è stata motivata e ritenuta non arbitraria

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamata dai ricorrenti per chiedere diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta e ha confermato la qualificazione originaria

  • art. 114 cod. pen.

    Evocata con riferimento a possibile minore responsabilità di uno dei concorrenti; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del ruolo svolto e ha escluso l'applicazione favorevole agli imputati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiama i limiti motivazionali per il ricorso in cassazione: la Corte ha applicato il principio per motivare il rigetto dei motivi che riproducono l'appello senza confronto critico

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rilettura globale e alternativa del merito: censure che semplicemente ripropongono le stesse argomentazioni già respinte in appello sono inammissibili
  • Le valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate in sede di appello (anche a seguito di rito abbreviato) sono insindacabili in cassazione salvo profili di illogicità palese o violazione di norme di diritto chiaramente individuati
  • Per contestare la quantificazione della pena o l'esclusione/concessione di circostanze occorre dedurre errori specifici, circostanziati e dimostrabili nella motivazione, non generiche doglianze
  • La richiesta di diversa qualificazione del reato (es. richiamo all'art. 393 c.p.) deve essere fondata su elementi nuovi o su una critica legale precisa alla lettura dei fatti operata dai giudici di merito
  • La parte che ricorre in cassazione corre il rischio di condanna alle spese e ad ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o strumentale

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