Cassazione Penale, Sentenza n. 34928/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna pronunciata in rito abbreviato, deducendo: assenza di prove circa la responsabilità individuale e la violenza/minaccia necessaria per l'impossessamento del telefono; erronea e contraddittoria motivazione sul piano della dosimetria della pena; mancata esclusione o errata valutazione di aggravanti e attenuanti (in particolare l'esclusione dell'art. 62, n.4 c.p.); per Youssefi, richiesta di diversa qualificazione del reato (art. 393 c.p.) e dedotta minor rilevanza del suo ruolo nel concorso, con conseguente diversa applicazione dell'art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, reiterativi e generici, rilevando che i ricorrenti si limitano a riproporre in sede di legittimità censure già proposte e motivatamente respinte in appello. La Corte ha ritenuto adeguata e persuasiva la motivazione della Corte di appello che ha ricostruito la dinamica della rapina, i ruoli e gli elementi di riscontro, nonché la valutazione sulla dosimetria della pena e sull'esclusione dell'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usato per configurare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provato il concorso organizzato e la ripartizione dei ruoli tra i partecipanti
art. 628, comma 3, cod. pen.
Norma relativa alla rapina aggravata: la Corte ha confermato che il fatto integra la fattispecie aggravata così come contestata
art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n.1, cod. pen.
art. 629 comma secondo in relazione all'art. 628 comma terzo n.1 cod. pen.
Richiamata nella qualificazione e nel regime sanzionatorio applicabile alla condotta contestata in relazione alle specifiche aggravanti
Richiamate come parti della valutazione complessiva delle condotte e delle fattispecie penali accertate (reati connessi alla sottrazione di beni e contestuale condotta violenta)
L'attenuante speciale prevista non è stata concessa perché la Corte ha ritenuto assenti i presupposti; la decisione è stata motivata e ritenuta non arbitraria
Richiamata dai ricorrenti per chiedere diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta e ha confermato la qualificazione originaria
Evocata con riferimento a possibile minore responsabilità di uno dei concorrenti; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione del ruolo svolto e ha escluso l'applicazione favorevole agli imputati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Richiama i limiti motivazionali per il ricorso in cassazione: la Corte ha applicato il principio per motivare il rigetto dei motivi che riproducono l'appello senza confronto critico
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rilettura globale e alternativa del merito: censure che semplicemente ripropongono le stesse argomentazioni già respinte in appello sono inammissibili
- Le valutazioni di fatto e di prova adeguatamente motivate in sede di appello (anche a seguito di rito abbreviato) sono insindacabili in cassazione salvo profili di illogicità palese o violazione di norme di diritto chiaramente individuati
- Per contestare la quantificazione della pena o l'esclusione/concessione di circostanze occorre dedurre errori specifici, circostanziati e dimostrabili nella motivazione, non generiche doglianze
- La richiesta di diversa qualificazione del reato (es. richiamo all'art. 393 c.p.) deve essere fondata su elementi nuovi o su una critica legale precisa alla lettura dei fatti operata dai giudici di merito
- La parte che ricorre in cassazione corre il rischio di condanna alle spese e ad ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o strumentale
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