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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14603/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impiego del ricorrente, insieme ad altri soggetti, in attività socialmente utili prima presso la Provincia di Napoli e poi presso il Ministero della Giustizia. Il lavoratore ha chiesto di accertare che, in ragione dell'inquadramento nella categoria A1 con qualifica di ausiliario e dello svolgimento delle mansioni assegnate, si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato di fatto; ha inoltre domandato la conseguente condanna delle amministrazioni al pagamento delle prestazioni retributive e previdenziali e al risarcimento del danno. I motivi di ricorso per cassazione, due, denunciavano: 1) violazione di norme costituzionali, preleggi, d.l. n. 299/1994, d.lgs. n. 468/1997, d.lgs. n. 81/2000 e della clausola 2 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, oltre a omesso esame e omessa motivazione, per contestare la conclusione della Corte d'appello sul mancato inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblica e sulla natura del rapporto; 2) violazione di norme costituzionali, della direttiva 1999/70/CE, degli artt. 2126 e 2697 c.c. e del d.lgs. n. 468/1997, oltre a omesso esame e omessa motivazione, per sostenere che dovesse comunque riconoscersi il diritto alla retribuzione ex art. 2126 c.c. per le mansioni effettivamente svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in una diversa lettura, in fatto e in diritto, della vicenda rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, il quale aveva escluso, per difetto di allegazione e prova, la sussistenza dei presupposti del rapporto subordinato di fatto: in particolare, l'inserimento del prestatore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente. Da ciò la Corte ha fatto discendere, in linea con la propria giurisprudenza richiamata, l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. e della direttiva 1999/70/CE al lavoro svolto in attività socialmente utili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione, ma non decisivo perché la Corte qualifica le censure come mera rilettura del merito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per il diritto alla retribuzione, ma la Corte esclude l'applicazione della disciplina invocata perché manca il presupposto del lavoro subordinato di fatto.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 14 d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994

    Norma invocata per la disciplina dei progetti di LSU; la Corte non ne ricava la conversione del rapporto.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 468/1997

    Richiamati dal ricorrente; la Corte conferma che l'impiego in LSU non comporta, di per sé, instaurazione di rapporto subordinato.

  • art. 2 e 8 d.lgs. n. 468/1997

    Richiamati nel secondo motivo a sostegno della pretesa retributiva, ma non accolti.

  • art. 4 d.lgs. n. 81/2000

    Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne tratti come fonte di conversione del rapporto LSU.

  • art. 4, comma 1, Direttiva 1999/70/CE

    La Corte esclude l'applicabilità della direttiva al lavoro in attività socialmente utili, richiamando la giurisprudenza della CGUE.

  • clausola 2 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    Invocata dal ricorrente, ma ritenuta non conducente alla tutela richiesta.

  • art. 2126 c.c.

    La disciplina della prestazione di fatto non si applica quando il giudice di merito esclude che la prestazione sia stata resa nelle forme tipiche del lavoro subordinato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza il difetto di allegazione e prova dei presupposti del rapporto subordinato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
  • L'impiego in attività socialmente utili non determina automaticamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di fatto: occorre la prova dell'effettivo inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'ente e dell'adibizione a servizi rientranti nei fini istituzionali dell'amministrazione.
  • In assenza dei presupposti del lavoro subordinato di fatto, non è applicabile l'art. 2126 c.c. per conseguire retribuzioni e trattamenti previdenziali come se il rapporto fosse regolare.
  • La disciplina della direttiva 1999/70/CE non si estende, secondo l'orientamento richiamato, al lavoro svolto nell'ambito delle attività socialmente utili, sicché non può fondare la conversione o l'equiparazione al lavoro subordinato.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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