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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05640/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione a fini di spaccio di circa 100 grammi di hashish. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione della gravità del fatto e la riqualificazione nella fattispecie attenuata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse riproposto le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi con le specifiche risposte della sentenza impugnata. Ha inoltre considerato corretta e non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la lieve entità per il dato ponderale, la quantità di dosi ricavabili e la continuità e organizzazione dell'attività di spaccio, anche mediante l'assoldamento di minorenni retribuiti per l'illecita attività. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie contestata è la detenzione a fini di spaccio; il comma 5 sulla lieve entità può essere riconosciuto solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata in base a dato qualitativo e quantitativo e agli ulteriori parametri normativi (mezzi, modalità e circostanze dell'azione).

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri

    È causa di inammissibilità la riproposizione in cassazione dei medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte della decisione impugnata.

  • Sez. 6, n. 45061 del 2022

    Viene richiamata come precedente isolato che richiederebbe una rivalutazione del fatto, ma considerato superato dall'orientamento consolidato.

  • S.U. n. 51063 del 27/09/2018

    La lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva della minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato quantitativo e qualitativo e dagli altri parametri previsti dalla norma.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al presupposto per evitare la sanzione ex art. 616 c.p.p.: non deve emergere colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La richiesta di riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti deve fondarsi su una valutazione complessiva della minima offensività, tenendo conto non solo della quantità di droga, ma anche dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione.
  • La presenza di un'attività di spaccio organizzata e continuativa, specie se accompagnata dall'impiego di terzi retribuiti, è incompatibile con il riconoscimento della lieve entità del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente sopporta le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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