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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21856/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna (abbreviato) a 2 anni di reclusione per bancarotta documentale semplice e bancarotta fraudolenta per operazioni dolose in relazione alla fallita Emme R.B.C. s.r.l. Il ricorrente deduceva: 1) errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado rispetto alla motivazione, atteso che la motivazione mostrava la riqualificazione di entrambi i fatti in bancarotta semplice ma il dispositivo indicava diversamente (violazione artt.125 e 546 c.p.p.); 2) errato diniego della sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) in ragione di precedenti benefici già concessi e poi unificati per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato la discordanza evidente tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado e ha ritenuto che si tratti di errore materiale che consente alla motivazione di prevalere sul dispositivo. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per nuovo esame e rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo, ma la Corte fornisce indirizzo: se il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra più condanne tutte condizionalmente sospese, per la concessione del beneficio della sospensione condizionale si considera tale pluralità come una sola condanna (giurisprudenza richiamata).

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla struttura della sentenza (dispositivo e motivazione); utilizzata per sostenere la rilevanza della correttezza formale della sentenza e la possibile prevalenza della motivazione se il dispositivo è affetto da errore materiale.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai motivi di impugnazione nel processo abbreviato; rimarcata la discrepanza tra dispositivo e motivazione che incide sulla valutazione dei reati e della misura della pena.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena e le eventuali preclusioni derivanti da precedenti condanne; la Corte richiama la regola che, quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione e sospende condizionalmente le pene, tale pluralità di condanne si considera ai fini del beneficio come una sola condanna.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022 (Almanzam)

    Principio secondo cui la motivazione può prevalere sul dispositivo quando il dispositivo è viziato da errore materiale obiettivamente rilevabile e la motivazione manifesta chiaramente la volontà del giudice, purché non derivi un risultato più favorevole per l'imputato.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016 (Palumbo)

    Casi richiamati a conferma del principio di prevalenza della motivazione sul dispositivo in presenza di errore materiale e volontà decisoria emergente.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016 (Ferlito)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul criterio di interpretazione della discordanza tra motivazione e dispositivo.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 8599 del 20/11/1998 (Lo Dame)

    Precedente che stabilisce che, quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra più condanne condizionalmente sospese, ai fini della sospensione condizionale della pena la pluralità costituisce una sola condanna.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017 (Morsello)

    Conferma dell'orientamento secondo cui il vincolo della continuazione riconosciuto in sede esecutiva incide sulla valutazione del beneficio della sospensione condizionale, trattando le condanne come un unico titolo ai fini del beneficio.

Massime di principio

  • Se esiste una chiara discordanza tra dispositivo e motivazione e la discrepanza è riconducibile a un errore materiale obiettivamente individuabile, la motivazione può prevalere sul dispositivo e impone la correzione dell'errore e la revisione del trattamento sanzionatorio.
  • In sede d'impugnazione è utile censurare l'errore materiale nel dispositivo quando la motivazione mostra inequivocabilmente diversa determinazione del giudice: ciò può determinare la revisione della qualificazione del reato e della pena.
  • Quando il giudice dell'esecuzione riconosce il vincolo di continuazione tra più condanne e le pene risultano tutte condizionalmente sospese, tali condanne devono essere considerate, ai fini della sospensione condizionale della pena, come una sola condanna: ciò può evitare la preclusione prevista dall'art.164 c.p.
  • In caso di annullamento con rinvio per errore materiale, il nuovo giudice dovrà riesaminare integralmente il trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena e riconoscimento di eventuali benefici) tenendo conto delle corrette qualificazioni dei reati.
  • Per ottenere il riconoscimento della sospensione condizionale dopo precedenti benefici è fondamentale documentare l'intervento del giudice dell'esecuzione che abbia unificato le condanne sotto il vincolo della continuazione e l'eventuale applicazione del beneficio in modo unitario.

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