Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito relativa a un episodio di estorsione con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso: si contestava l'applicabilità dell'aggravante 416-bis.1 cod. pen. (in particolare l'interpretazione delle minacce e il richiamo alla presunta appartenenza al clan "Zingari"), la qualificazione della condotta (si sosteneva assenza di desistenza volontaria nonostante l'interruzione dei contatti) e, infine, il trattamento sanzionatorio con il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'imputato Abbruzzese.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso: le frasi minacciose e l'evocazione della contiguità al clan "Zingari" erano idonee a creare nella vittima una condizione di assoggettamento. Si è esclusa la desistenza volontaria, atteso che la tentata estorsione era già realizzata al momento dell'interruzione dei contatti. Inoltre, è stato confermato il diniego delle attenuanti generiche per Abbruzzese, ritenuto autore materiale e vero ispiratore della condotta, privo di scrupoli e con significativa capacità a delinquere. Conseguenze procedurali: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pagamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 416-bis. 1 cod. pen.
L'aggravante del 'metodo mafioso' opera quando la condotta, evocando la contiguità ad un'associazione mafiosa, è funzionale a creare nella vittima uno stato di assoggettamento o paura riconducibile alla forza intimidatrice della consorteria, anche se la minaccia non è espressamente diretta con linguaggio tecnico-mafioso
Il giudice può basare il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli indicati dall'art. 133; non è richiesto l'esame esaustivo di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare i ricorrenti al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende valutando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'aggravante del metodo mafioso è configurabile quando le modalità della minaccia evocano, anche implicitamente, l'appartenenza a un'organizzazione mafiosa e generano nella vittima uno stato di soggezione: non è necessario che la minaccia menzioni esplicitamente termini 'mafiosi'.
- La cessazione dei contatti dopo le telefonate intimidatorie non costituisce di per sé desistenza volontaria se, al momento dell'interruzione, la tentata estorsione si era già sostanzialmente consumata.
- La reazione 'dialettica' o il tentativo di discutere da parte della vittima non elimina automaticamente la portata intimidatoria delle minacce ai fini dell'aggravante mafiosa.
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su un singolo elemento rilevante (es. pericolosità sociale, repertorio criminale, modalità esecutive del reato) se ritenuto decisivo dal giudice; non è obbligatorio motivare su ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- Nei giudizi di cassazione, l'inammissibilità dei ricorsi comporta spesso l'addebito delle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella formula del ricorso, il pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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