Cassazione Penale, Sentenza n. 2130/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato contestato (art. 495 c.p.), deducendo: (i) nullità della notifica della citazione per il giudizio d'appello e vizio per aver proceduto in sua assenza; (ii) violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 5, c.p., posto che il difensore era stato nominato pochi giorni prima dell'udienza del 6 luglio 2023 e dunque non era stato rispettato il termine utile per la comparizione; inoltre la difesa lamentava l'omessa notifica delle conclusioni del Pubblico Ministero al nuovo difensore e l'impedimento ad accedere alla trattazione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha accertato che la riunificazione delle notifiche e i successivi adempimenti non hanno eliminato il vizio consistente nel mancato rispetto del termine a comparire per l'udienza del 6 luglio 2023. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, rilevando che l'accoglimento di tale eccezione assorbe le restanti doglianze.
Norme richiamate
Norma penale in base alla quale era stata pronunciata la condanna impugnata; viene indicata come il titolo di reato oggetto del processo
Consente la notifica degli atti all'imputato presso il difensore; la Corte territoriale ne ha fatto uso disponendo la notifica al difensore d'ufficio nominato
Stabilisce il termine a comparire per l'appello: il mancato rispetto di tale termine è stato ritenuto dalla Cassazione idoneo a viziare il giudizio d'appello perché funzionale all'esercizio del diritto di difesa
Norma sulle modalità di celebrazione in forma non in presenza (udienze a distanza); la Corte ha precisato che la celebrazione a distanza non esclude la rilevanza del termine a comparire, perché tale termine tutela in generale il diritto di difesa
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 c.p. per l'udienza d'appello può determinare la nullità del giudizio d'appello e comportare l'annullamento della sentenza impugnata, anche se l'udienza si svolge in modalità non in presenza.
- La notifica della citazione d'appello va eseguita nel rispetto delle regole previste (compresa la possibilità di notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p.), ma l'eventuale perfezionamento tardivo della notifica non elimina automaticamente il vizio se ha compressa la sfera difensiva nei termini di comparizione.
- La classificazione della nullità relativa o intermedia non impedisce la rilevabilità del vizio salvaguardato dal termine a comparire: ciò che rileva è l'effettiva compressione del diritto di difesa.
- Se il difensore viene nominato pochi giorni prima dell'udienza e non è stato rispettato il termine a comparire, la parte può tempestivamente eccepire la nullità e ottenere l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.
- L'accoglimento di una nullità che incide sul corretto svolgimento del contraddittorio assorbe generalmente le altre questioni processuali sollevate, rendendo inutile un esame autonomo delle restanti doglianze.
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