Cassazione Civile, Ordinanza n. 10731/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura espropriativa riguardante terreni siti in Brindisi di proprietà di più comproprietari. In sede di opposizione alla stima, i proprietari avevano chiesto la determinazione dell’indennità di esproprio. La Corte d’appello, dopo una prima sentenza non definitiva che aveva qualificato i terreni come edificabili perché inseriti in un PEEP, aveva poi liquidato l’indennità con metodo analitico ricostruttivo. Il Comune aveva impugnato tale decisione e, in sede di cassazione, era stato accolto solo in parte il ricorso con rinvio limitato ai profili del fattore di allineamento cronologico e del vincolo aeroportuale. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello in rinvio ha conferito incarico suppletivo al CTU e, pur prendendo a base il valore di mercato del bene al 2007, ha escluso l’applicazione di un coefficiente riduttivo annuo del 2%, applicando invece il fattore di allineamento cronologico per riportare il valore al 2003 e determinando l’indennità finale. I ricorrenti hanno quindi censurato: 1) la motivazione apparente e la violazione delle norme processuali per avere il giudice discostato dalla CTU con una propria formula matematica, sostituendo il proprio calcolo a quello del consulente; 2) l’erronea esclusione del metodo sintetico comparativo e l’asserita indebita limitazione del thema decidendum nel giudizio di rinvio; 3) la violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. 327/2001 per avere la stima determinato un valore sensibilmente inferiore al valore venale del fondo, con formula matematica ritenuta erronea o manipolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che il giudizio di rinvio era correttamente orientato dal principio già enunciato nella precedente cassazione, secondo cui il fattore di allineamento cronologico deve riguardare non solo i costi di trasformazione, ma la differenza tra il valore dell’immobile realizzando e i costi necessari a produrlo. Ha inoltre ribadito che il giudice è peritus peritorum e può discostarsi dalle conclusioni del CTU, purché motivi adeguatamente sulle ragioni della scelta e sugli elementi probatori utilizzati. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva applicato il fattore di allineamento al rapporto tra valore e costi, escludendo il correttivo del 2% annuo, e aveva dato conto in motivazione delle ragioni della propria valutazione. Le ulteriori doglianze sono state considerate censure di merito non scrutinabili in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le censure sono state prospettate come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto infondate quelle che investivano il merito della valutazione peritale.
È stato invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione del giudice del rinvio conteneva un percorso argomentativo comprensibile e autonomo.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza di motivazione; la Corte ha ritenuto integrato un ragionamento motivato e non meramente apparente.
Richiamati per contestare la valutazione della prova e della consulenza tecnica; la Corte ha ribadito che il giudice può discostarsi dal CTU se motiva adeguatamente.
Invocato per denunciare la errata determinazione del valore del bene espropriato.
Invocato per contestare il criterio di stima e la quantificazione dell’indennità di esproprio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere di apprezzare liberamente gli elementi istruttori acquisiti e di scegliere, tra le possibili soluzioni tecniche, quella motivatamente ritenuta più idonea.
- Il fattore di allineamento cronologico, nel metodo analitico-ricostruttivo di stima, deve essere applicato al rapporto complessivo tra valore dell’immobile realizzando e costi di trasformazione, e non ai soli costi considerati isolatamente.
- Il giudice di merito è peritus peritorum: può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio o sostituirle con una propria valutazione, purché dia conto in motivazione delle ragioni della divergenza e degli elementi probatori posti a base della decisione.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la scelta tecnica e il criterio di stima adottati, se il giudice ha motivato in modo non apparente e non illogico, si traducono in contestazioni di merito non ammissibili in cassazione.
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, l’eventuale errore di calcolo rileva solo se incide effettivamente sulla determinazione del valore del bene e non se il giudice ha comunque applicato in modo coerente il principio di attualizzazione richiesto dal precedente di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10626/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10627/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10628/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10629/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10630/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10631/2026 del 22/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →