Cassazione Penale, Sentenza n. 47378/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello sostenendo la "violazione di legge per mancanza della motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale"; in sintesi contesta che il provvedimento non avrebbe adeguatamente motivato la persistenza dell'attuale pericolosità sociale che giustificava la sorveglianza speciale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la misura richiamando la lunga "carriera criminale" del Corigliano (ripetuti reati in materia di stupefacenti fin dalla giovane età, precedente misura di sorveglianza speciale del 1997 con esecuzione protratta fino al 2006, più denunce e misure cautelari nel 2012-2013, condanne divenute definitive e controlli in compagnia di soggetti con numerosi precedenti). La Corte d'appello ha comunque ridotto la durata della sorveglianza speciale da due anni a un anno e sei mesi in considerazione di elementi attenuanti recenti (dal 2021 svolgimento di regolare attività lavorativa, assenza di nuovi reati e rispetto delle prescrizioni). In conseguenza della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
non presente testualmente oltre alla richiamata indicazione normativa
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il vizio di travisamento della prova (omissione) è in linea di principio estraneo al rito di legittimità, salvo che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive in modo da configurare una violazione di legge
citato come riferimento normativo per i reati in materia di stupefacenti
Le condotte e le vicende penali del ricorrente richiamate nel provvedimento sono collocate nell'ambito della normativa sugli stupefacenti disciplinata dal d.P.R. 309/1990, a fondamento dei ripetuti procedimenti e delle misure cautelari/condanne
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione (misure personali come la sorveglianza speciale) il ricorso in Cassazione è limitato a questioni di diritto: le doglianze che attengono alla valutazione probatoria o alla motivazione dei fatti sono difficilmente apprezzabili se non quando configurino una vera e propria violazione di legge
- Una documentata "carriera criminale" e ripetuti reati, specialmente della stessa natura (es. stupefacenti), legittimano il giudizio di attuale pericolosità sociale e la conferma della misura di prevenzione
- Il giudice può mitigare la misura riducendone la durata quando emergano elementi concreti di attenuazione (es. recente svolgimento di attività lavorativa lecita, assenza di nuovi reati, rispetto delle prescrizioni), senza che ciò implichi la cessazione della pericolosità
- Chi propone ricorso deve focalizzarsi su punti di diritto o dimostrare che la motivazione sia formalmente assente o contraddittoria al punto da integrare violazione di legge; il mero disaccordo sulla valutazione dei fatti non è sufficiente
- Se il ricorso è dichiarato manifestamente infondato è possibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende)
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