Cassazione Penale, Ordinanza n. 00861/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza di appello deducendo violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. e dell'art. 157 c.p. Sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per asserita non specificità dei motivi, nonostante - secondo la difesa - i motivi fossero specifici e correlati al capo della sentenza di primo grado relativo all'affermazione di responsabilità. In via consequenziale, lamentava anche che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'estinzione del reato di truffa per intervenuta prescrizione maturata prima della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello fosse formulata in modo generico e, quindi, non consentito; ha inoltre affermato che, una volta ritenuta l'inammissibilità dell'appello, la Corte d'appello non era tenuta a dichiarare l'eventuale prescrizione del reato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello; la doglianza sulla sua violazione è stata ritenuta generica e non autosufficiente.
richiamato con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per non specificità dei motivi.
richiamato in relazione alla dedotta prescrizione del reato, ma la Corte ha affermato che, dopo l'inammissibilità dell'appello, non vi era obbligo di rilevarla.
indica il reato di truffa ascritto alla ricorrente, rispetto al quale era stata dedotta la prescrizione.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve essere specifica e autosufficiente: non basta affermare in modo apodittico che i motivi fossero correlati ai capi della sentenza, occorrendo indicare concretamente quali fossero i motivi e i presupposti logici ritenuti idonei.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare d'ufficio l'eventuale prescrizione del reato maturata prima della decisione sull'appello.
- La deduzione della prescrizione non può superare la preclusione derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, poiché in tal caso viene meno il dovere del giudice di esaminare il merito della causa estintiva.
Come è indicizzato
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