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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24329/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condòmino)

La controversia

Una condòmina aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo inesistente la notificazione dell’atto di opposizione perché eseguita presso i procuratori costituiti del condominio ma senza indicarne espressamente la qualità. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione di numerose norme processuali e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la notifica era stata tempestiva e regolare presso il domicilio eletto del condominio, che al più sarebbe stata nulla e non inesistente, che comunque il condominio si era costituito sanando il vizio e che, inoltre, il tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica, alla quale essa aveva provveduto nei termini assegnati. Gli altri tre motivi riguardavano, in via subordinata, questioni diverse: vizi della delibera posta a base del decreto ingiuntivo, mancata emissione del decreto di pagamento in presenza di patrocinio a spese dello Stato ed erronea statuizione sul doppio contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notificazione dell’atto di opposizione non fosse inesistente ma, semmai, affetta da mera nullità, poiché effettuata presso i procuratori costituiti del condominio e quindi con un collegamento idoneo con il destinatario; tale nullità risultava comunque sanata dalla costituzione in giudizio del condominio e, in ogni caso, dalla rinnovazione disposta dal primo giudice e eseguita dalla parte opponente. Sono rimasti assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    termine di quaranta giorni

    il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è richiamato dalla corte di merito, ma nel caso concreto la sua decorrenza non impediva la sanatoria del vizio di notificazione mediante rinnovazione già ordinata dal giudice

  • artt. 99, 101, 112, 115, 116, 132, 137, 156, 164, 291 c.p.c.

    le doglianze li richiamano per censurare la qualificazione della notifica e le conseguenze processuali del vizio; la Corte valorizza soprattutto la distinzione tra nullità e inesistenza e la sanatoria ex art. 291 c.p.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso fra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la decisione si concentra sulla qualificazione del vizio di notificazione e non su un autonomo problema di riparto dell’onere probatorio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • La notificazione eseguita presso il procuratore costituito della parte destinataria, pur se priva dell’esplicita indicazione della qualità professionale del ricevente, non è inesistente quando sussiste un collegamento con il destinatario; in tale ipotesi il vizio è al più una nullità.
  • L’inesistenza della notificazione è categoria residuale e ricorre solo quando manchi del tutto l’attività notificatoria o quando essa sia svolta verso un soggetto o in un luogo completamente estranei al destinatario; tutti gli altri vizi rientrano nella nullità.
  • La nullità della notificazione è sanata con effetto ex tunc dalla costituzione del destinatario, anche se effettuata al solo fine di eccepire il vizio, oppure dalla rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente o su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.
  • L’onere di riattivazione del procedimento notificatorio elaborato dalla giurisprudenza per le notifiche non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante non si applica quando la notificazione sia stata comunque eseguita e presenti soltanto un vizio formale sanabile.
  • Quando il primo giudice ordina la rinnovazione della notifica e la parte vi provvede nel termine assegnato, la successiva declaratoria di inammissibilità o improcedibilità fondata sul mancato rispetto del termine originario può essere erronea se il vizio notificatorio era sanabile e già sanato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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